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Risarcimento da infiltrazioni: chiamata in causa dell’assicurazione

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Il condomino danneggiato dalle infiltrazioni può rivolgersi direttamente all’assicurazione del condominio per ottenere il risarcimento?

L’assicurazione condominiale può coprire non solo i danni al fabbricato, ma anche alle singole unità abitative private. In questo secondo caso, quando l’assemblea ha deciso di stipulare la polizza condominiale “globale fabbricati”, ci si chiede spesso se il condomino danneggiante possa chiedere la manleva della compagnia per coprire i danni procurati al vicino.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano stabilisce che un condomino, anche se non direttamente firmatario della polizza assicurativa condominiale, ha il diritto di citare in giudizio la compagnia assicuratrice in caso di danni legati agli impianti fissi di sua proprietà esclusiva. Esaminiamo i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni. Qui di seguito vedremo se sia possibile la chiamata in causa dell’assicurazione nella causa di risarcimento da infiltrazioni. Ma procediamo con ordine.

Chi risarcisce per le infiltrazioni?

Tenuto a pagare il risarcimento per le infiltrazioni è il proprietario dell’immobile da cui si è prodotto il danno. Può dunque trattarsi del condominio o del singolo condomino.

Per quanto attiene alle condutture bisogna distinguere:

  • le tubature verticali: sono di proprietà condominiale. La spesa pertanto ricade su tutti i condomini in base ai millesimi;
  • le tubature orizzontali: sono invece di proprietà dei condomini serviti da esse. La spesa è quindi a carico del proprietario del relativo appartamento. La braga, ossia il punto di raccordo tra la tubatura verticale e quella orizzontale, fa parte della proprietà privata del singolo condomino.

La responsabilità per infiltrazioni deriva dall’articolo 2051 del Codice civile (ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia). In tema di danni da cose in custodia, infatti, la responsabilità ha natura oggettiva e si fonda sul semplice rapporto di custodia, vale a dire sulla relazione intercorrente tra la cosa e colui che eserciti l’effettivo potere su di essa.

La manleva dell’assicurazione

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8812 dell’8 novembre 2023, ha affrontato il caso di un condomino che richiedeva il risarcimento per danni causati da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento sovrastante. Il condomino danneggiato ha rivendicato il suo diritto a far valere la copertura assicurativa “globale fabbricati”, sottoscritta dall’amministratore del condominio.

Secondo il Tribunale, la polizza assicurativa stipulata a favore del condominio comprende anche la tutela degli impianti fissi all’interno delle proprietà esclusive.

Nonostante la polizza sia stata stipulata dal condominio, secondo il Tribunale di Milano anche il singolo condòmino può essere legittimato ad esercitare la chiamata della compagnia, se il contratto assicurativo comprenda una garanzia «…aggiuntiva che copre i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua da impianti fissi privati…».

Detto in termini pratici:

  • il danneggiato non può rivolgersi direttamente all’assicurazione per chiedere il risarcimento;
  • ma il danneggiante che sia stato chiamato in causa dal danneggiato, può citare l’assicurazione affinché, in caso di condanna, lo tenga indenne dall’obbligo di risarcire i danni al vicino.

Pertanto il proprietario dell’appartamento interessato dalle infiltrazioni può solo sperare nell’intervento dell’amministratore che apra la pratica di risarcimento, avendo comunque un’azione concorrente nei confronti del danneggiante. È diritto di quest’ultimo però chiamare in garanzia l’assicurazione.

Quali sono i fondamenti legali di questa decisione?

La sentenza si basa sull’articolo 1891 comma 2 del Codice civile, che permette al beneficiario di una polizza assicurativa, anche se non firmatario del contratto, di richiederne l’applicazione in caso di sinistro.

Il Tribunale di Milano, analizzando il contratto di assicurazione condominiale, ha evidenziato una specifica estensione di garanzia che copre la responsabilità civile imputabile non solo al condominio ma anche ai singoli occupanti delle unità immobiliari, sia che si tratti di proprietari sia di locatari. Questa estensione include esplicitamente la responsabilità per danni accidentali causati da impianti fissi e apparecchi elettrodomestici, compresi gli allacciamenti, e per danni causati da spargimento di acqua, anche in assenza di rottura accidentale di tubazioni o condutture.

Secondo il documento contrattuale, la garanzia si estende ai danni causati a terzi, quindi anche i singoli condomini.

Pertanto sussiste la legittimazione del condòmino (beneficiario degli effetti del contratto di assicurazione), a citare la compagnia di assicurazione globale fabbricati condominiale.

I precedenti

La pronuncia non è l’unica che sposa tale interpretazione. Secondo il Tribunale di Torino (sent. n. 4561 del 12 ottobre 2021), la polizza opera come assicurazione per conto altrui verso i condòmini a seconda della garanzia azionata. Anche l’ordinanza della Cassazione (21 ottobre 2022 numero 31141) sembrerebbe avvalorare tale tesi.

05
Apr 2024
By ZapierNews assicurazioni

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