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Le aree del rischio
Che cosa guarda un assicuratore, e che cosa può sistemare da solo
Le aree su cui si decide chi paga, quando qualcosa va storto. Per ognuna trova la conseguenza concreta e il primo passo che può fare senza di noi, oggi stesso.
Eventi catastrofali
Terremoto, alluvione e frana sono l’unico caso in cui il danno può superare il valore dell’immobile. Senza quella voce in polizza, la ricostruzione è interamente vostra.
Cercate la voce, non il ricordo
Aprite la polizza e cercate “eventi catastrofali”: verificate che ci sia, e soprattutto con quali limiti e scoperti. Il termine di legge per le imprese iscritte al registro è scaduto il 31 marzo 2026: chi non si è mosso allora oggi è semplicemente scoperto.
Le verifiche servono due volte
Servono a prevenire e servono a dimostrare. Tenete un raccoglitore unico con date e ditte: dopo un incendio è la prima cosa che viene chiesta, e cercarla in quel momento è il modo peggiore di trovarla.
Le cose dei clienti
La responsabilità dell’albergatore per ciò che il cliente porta con sé nasce dal codice civile, non dal contratto: esiste anche se nessuno ve l’ha mai detta.
Cassaforte, informativa esposta, ricevute
Il codice civile distingue le cose semplicemente portate in albergo da quelle consegnate in custodia: per le prime la responsabilità è limitata, per le seconde no. Tenete una cassaforte a disposizione, esponete l’informativa e annotate ogni consegna: senza traccia scritta, la distinzione la decide qualcun altro.
Tenuta di un fermo
In alta stagione il costo non è il danno: sono le notti che non vendete mentre i costi fissi continuano a correre.
La diaria si calcola, non si sceglie
Prendete il fatturato annuo e dividetelo per i giorni di reale apertura: quello è il ricavo che perdete ogni giorno di fermo. Sommate i costi che corrono comunque — stipendi, canoni, rate — e avrete il numero su cui dimensionare la diaria, invece di sceglierla a sensazione.
Attività accessorie
Piscina, cucina, spa, noleggio: le attività non dichiarate sono la causa più frequente di contestazione a sinistro avvenuto.
Fate l’elenco di tutto quello che offrite
Scrivete ogni servizio che il cliente può usare, anche gratuito, anche solo d’estate, anche se lo gestisce un fornitore. Poi confrontatelo con quello che risulta dichiarato. Le attività accessorie dimenticate sono la contestazione più comune, e si scopre sempre dopo.
Le stagionalità lasciano buchi che si vedono solo dopo
Verificate che stagionali, collaboratori occasionali e familiari che danno una mano rientrino nelle stesse tutele degli altri. È il punto in cui, a infortunio avvenuto, si scopre che la persona non era dove si pensava.
Adeguatezza alla tipologia
Un agriturismo, un B&B in condominio e un residence hanno rischi diversi: una polizza generica per il ricettivo li tratta come se fossero la stessa cosa.
Una polizza generica tratta tutti allo stesso modo
Un agriturismo porta rischi agricoli, un B&B in condominio ha responsabilità verso le parti comuni, un residence ha spazi comuni e ospiti che si gestiscono da soli. Chiedete che la copertura parta da come lavorate voi, non dalla categoria merceologica.
Visione d’insieme
Un allagamento genera insieme un danno vostro, un fermo e le richieste dei clienti: sono risposte contrattuali diverse e non stanno tutte nello stesso contratto.
Mettete in fila quello che avete già
Prima di aggiungere qualcosa, radunate i contratti in corso e guardate quale risponde a che cosa. Capita spesso di essere coperti due volte sul danno materiale e per niente sul fermo, che è la voce che pesa di più in alta stagione.
La scadenza che è già passata
Polizza catastrofale: per alberghi e B&B il termine era il 31 marzo 2026
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha reso obbligatoria per le imprese iscritte al registro delle imprese una copertura contro terremoto, alluvione e frana sui beni strumentali. Le scadenze sono state scaglionate per dimensione e poi rinviate più volte. Per le micro e piccole imprese ricettive — alberghi, B&B, affittacamere, campeggi, villaggi, ostelli, rifugi — e per la somministrazione di alimenti e bevande, l’ultimo rinvio (art. 16 comma 2 del D.L. 200/2025, convertito con L. 26/2026) ha fissato il termine al 31 marzo 2026. Quel termine è passato.
Che cosa succede davvero se non l’hai fatta. Qui circola parecchia confusione, quindi lo diciamo con precisione: non è prevista una multa a carico dell’impresa. La sanzione da 100.000 a 500.000 euro di cui si legge in giro è a carico delle compagnie che rifiutano di assicurare, non del tuo albergo. Le conseguenze per te sono altre, e sono concrete: perdi l’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, e non puoi contare sui ristori statali in caso di calamità. Chi lavora con bandi, credito d’imposta o finanza agevolata se ne accorge al primo modulo da compilare.
Che cosa copre e che cosa non copre
L’obbligo riguarda tre eventi soltanto: sisma, alluvione/inondazione/esondazione, frana, sui beni dell’art. 2424 del codice civile (terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature). Restano fuori dal perimetro dell’obbligo altri eventi che nel ricettivo fanno danni veri: mareggiata, maremoto, le cosiddette bombe d’acqua (pioggia intensa senza esondazione) e il cedimento o franamento del terreno per subsidenza. Una struttura sul litorale che si mette in regola con la catastrofale non ha per questo risolto il problema della mareggiata: quella si assicura a parte, dentro la sezione incendio con le garanzie eventi atmosferici e allagamenti.
Agriturismi: il punto aperto. Le imprese agricole dell’art. 2135 del codice civile sono escluse dall’obbligo — hanno un regime proprio. L’agriturismo è per legge un’attività connessa a quella agricola, quindi la lettura più lineare porta a dire che l’agriturismo condotto da imprenditore agricolo sia fuori dall’obbligo. Le FAQ del MIMIT, però, non affrontano il caso. Se hai un’attività mista, o codici ATECO doppi, non è una domanda da risolvere con una ricerca su internet: si guarda come è realmente inquadrata l’impresa. Chiedicelo, è gratis.
Il rischio che la legge ti mette addosso
Le cose degli ospiti: il codice civile è molto più severo di quanto pensi
Nel ricettivo esiste una responsabilità che non deriva da un tuo errore, ma direttamente dalla legge: gli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile. Sono del 1978, recepiscono una convenzione europea del 1962, e quasi nessun albergatore li ha mai letti. Sono il motivo per cui una valigia sparita può diventare un problema serio.
Qui sta lo scarto che nessuno misura. La legge ti espone in modo illimitato in due casi su quattro. La polizza, invece, indennizza fino a un limite per cliente che scegli tu in fase di sottoscrizione — nelle configurazioni tipiche sono cifre dell’ordine di qualche migliaio di euro per le cose consegnate e meno per le non consegnate. Quando più ospiti sono danneggiati dallo stesso evento, il tetto complessivo è un multiplo di quel limite: cento volte in caso di incendio, esplosione o scoppio, cinque volte negli altri casi. Il numero che hai scritto in polizza non è un dettaglio tecnico: è il punto in cui l’assicurazione smette e cominci tu.
Come si comporta la copertura, in concreto
- Valori e preziosi in cassaforte. Se il cliente li ha messi nella cassaforte della camera e il ladro la scassina o la porta via, la garanzia opera senza scoperto. Se non li ha messi in cassaforte, per i valori la garanzia non c’è. La cassaforte in camera non è un accessorio di cortesia: è una condizione della copertura.
- Altre cose consegnate, non riposte nei mezzi di custodia. Scoperto del 10% con un minimo, per ogni ospite danneggiato.
- Lavanderia. Se offri lavaggio, stiratura o smacchiatura, i danni al singolo capo hanno limiti propri, molto più bassi.
- Aree comuni. Le cose lasciate nei locali comuni hanno un limite per singolo oggetto e uno per sinistro, e i valori ne sono esclusi.
Se hai anche la sezione furto con la garanzia sulle cose dei clienti, le due coperture non si annullano: la responsabilità civile dell’albergatore opera in eccedenza ai limiti del furto. È una struttura a due strati che va costruita apposta, non capita per caso.
Quando la struttura si ferma
La diaria da interruzione attività: come si calcola davvero
È la garanzia che nel ricettivo vale più di tutte, perché un albergo chiuso in agosto perde in due settimane quello che guadagna in un trimestre. Ed è anche quella con il maggior numero di sorprese in fase di liquidazione, perché quasi nessuno legge come funziona prima.
Quando scatta, e quanto
La diaria piena scatta con danni materiali accertati superiori a 20.000 euro indennizzabili dalla sezione incendio (soglia elevata a 50.000 euro se il danno viene da terremoto o alluvione, quando quelle garanzie sono in polizza). Sotto quelle soglie, e negli altri casi previsti, la diaria è parziale, e qui sta il meccanismo interessante: la percentuale non dipende dal danno, ma da quanto eri pieno.
Si prende la percentuale più alta fra le camere occupate al momento del sinistro e quelle prenotate per i trenta giorni successivi. Tradotto: tenere il gestionale in ordine e le prenotazioni tracciate è parte della copertura, perché è con quei numeri che si liquida. Un albergo pieno che si ferma prende tutto; lo stesso albergo, fermato in bassa stagione, può non prendere nulla.
Oltre l’incendio: gli altri casi che aprono la diaria
- Chiusura disposta dall’Autorità, anche solo per accertamenti, a seguito di intossicazione dei clienti da cibi o bevande, oppure di omicidio o suicidio avvenuti nella struttura.
- Chiusura cautelativa per rischio di danno imminente alla struttura da eventi coperti dalla sezione incendio.
- Blocco totale delle strade di accesso disposto dall’Autorità, conseguente a eventi coperti che hanno interessato la struttura.
Due esclusioni da conoscere prima, non dopo. La diaria non opera per l’inattività legata a malattie infettive: dopo il 2020 è una clausola standard di mercato e va detta chiaramente, perché è la prima domanda che ci fanno. E non opera nei periodi di chiusura, stagionale o meno: per una struttura che apre sei mesi l’anno, questo cambia il senso stesso della garanzia e va valutato quando si sceglie la diaria.
Un equivoco che costa caro
La voce “cyber” dentro la polizza alberghiera non è una polizza cyber
Quasi tutte le multirischio per il ricettivo oggi contengono una garanzia informatica. È utile e costa poco, ma copre una cosa sola: le spese di assistenza informatica per rimettere in piedi il sito, il gestionale o il sistema di prenotazioni dopo un attacco, un malware o un atto doloso di un dipendente. Sono spese di ripristino, con un limite modesto.
Non copre — e va saputo — l’hardware danneggiato, gli aggiornamenti e le migliorie fatte in occasione del ripristino, né le conseguenze verso i terzi. E le conseguenze verso i terzi, per un albergo, sono la parte grossa: un hotel custodisce documenti d’identità, dati di pagamento, dati di soggiorno di migliaia di persone. Se quel database esce, il problema non è reinstallare il gestionale: è la notifica al Garante entro 72 ore, la comunicazione agli interessati, le richieste di risarcimento, l’eventuale estorsione.
Sono due strumenti diversi, e vanno tenuti distinti. La garanzia dentro la multirischio ripara i tuoi sistemi. Una polizza cyber vera gestisce l’evento: risposta all’incidente, ripristino, interruzione, responsabilità verso chi ha subito la violazione dei dati. Averle entrambe non è una duplicazione, e avere solo la prima non è essere assicurati sul cyber. Come funziona una copertura cyber.
Prima di rinnovare
Otto cose da verificare sulla polizza che hai già
Non serve un preventivo per farlo. Serve la tua polizza e dieci minuti. Se anche solo due di queste risposte non ci sono, vale la pena parlarne.
- Il limite per cliente sulle cose consegnate e non consegnate quanto vale, e come si confronta con il prezzo medio della tua camera moltiplicato per cento?
- La diaria giornaliera che hai in polizza regge un millesimo del tuo fatturato attuale, o è ferma al fatturato di cinque anni fa?
- Le attività accessorie sono tutte dichiarate? Piscina, spa, palestra, ristorante aperto anche agli esterni, noleggio bici, escursioni, animali, parcheggio, navetta. Ciò che non è dichiarato non è coperto, e nel ricettivo l’offerta cambia ogni stagione.
- Il numero di camere in polizza corrisponde a quelle che hai davvero? È un parametro di tariffazione: se non torna, l’indennizzo si riduce in proporzione.
- Il valore del fabbricato e del contenuto è aggiornato ai costi di ricostruzione di oggi, o a quelli di quando hai firmato?
- Terremoto e alluvione ci sono, e con quali limiti? E hai chiuso la posizione sull’obbligo catastrofale?
- La responsabilità verso i dipendenti (R.C.O.) e verso i collaboratori non dipendenti è prevista, e con quale massimale?
- La tutela legale copre le vertenze con clienti, fornitori e dipendenti? È la garanzia che si usa più spesso e quella che quasi nessuno ha.
Fai controllare la tua posizione
Come lavoriamo. Non ti mandiamo un preventivo a scatola chiusa. Guardiamo la polizza che hai, ti diciamo dove è scoperta e dove stai pagando cose che non ti servono, e solo dopo parliamo di numeri. Se quello che hai va bene, te lo diciamo: capita, e ce lo ricordiamo entrambi.
Dove finisce questa copertura
La polizza della struttura risponde di ciò che accade dentro la struttura. Ci sono due conseguenze che nascono altrove e che oggi riguardano anche il ricettivo.
L’assicurazione per hotel, b&b, agriturismi, residence e strutture ricettive offre:
• la copertura dei danni alla struttura e al suo contenuto causati da incendio
• rimborsi nei casi di furto e rapina
• una rete di tecnici specializzati e la copertura del costo della manodopera degli interventi di emergenza
Proteggi la tua attività con le garanzie specifiche:
• responsabilità civile per danni involontari a terzi, clienti, dipendenti o collaboratori
• risarcimento ai clienti in caso di furto di beni all’interno della struttura
• risarcimento dei clienti in caso di problemi collegati al soggiorno
• assistenza e tutela legale in caso di contenzioso
• una diaria in caso di chiusura forzata per gravi imprevisti (infortunio del titolare, catastrofi naturali, bonifica…)
Assicurazione per hotel, b&b e strutture ricettive
L’assicurazione per un hotel o una struttura ricettiva copre in genere il fabbricato, gli arredi, la responsabilità verso gli ospiti, i danni da eventi come incendio o acqua condotta e l’eventuale interruzione dell’attività. Le garanzie effettive dipendono dalla singola polizza: stagionalità, dimensioni e servizi offerti cambiano sensibilmente le esigenze. Il check-up qui sotto richiede circa 2 minuti e mette in evidenza i punti che meritano una verifica.
I nostri plus nel caso di sinistro:
- Una rete di Agenti specializzati per le PMI
- Scegli tu le garanzie e i massimali
- Specifica per le problematiche del tuo settore, pensata insieme a imprenditori come te
- Nell’emergenza una società di salvataggio interviene con acconti di indennizzo per sostenere i costi durante il fermo attività
Domande frequenti sulle assicurazioni per hotel e strutture ricettive
Quali assicurazioni servono a un hotel o a una struttura ricettiva?
Di solito tre aree: la responsabilità verso gli ospiti e i loro beni, i danni all’immobile e alle attrezzature, e l’interruzione dell’attività dopo un sinistro. A queste si aggiungono le aree che pesano di più nel ricettivo: somministrazione, piscina, spa, parcheggio.
Chi risponde se un ospite si fa male nella struttura?
La responsabilità del gestore riguarda la struttura e i servizi che offre: scale, pavimenti, piscina, area benessere, ristorazione. Le polizze intervengono su questo, ma i limiti e le esclusioni cambiano molto: contano i massimali e le attività dichiarate.
L’assicurazione copre il fermo attività di un albergo?
Alcune polizze prevedono la perdita di reddito dopo un danno indennizzabile, per il tempo necessario a ripartire. È la voce che nel ricettivo pesa di più, perché un mese di chiusura in alta stagione vale molto più del danno materiale.
I beni degli ospiti (valigie, valori in camera) sono coperti?
Esistono garanzie dedicate ai beni dei clienti e alla custodia dei valori, ma sono quasi sempre limitate a importi precisi. Il punto da guardare non è se esistono, ma fino a quanto arrivano e cosa escludono.
Serve una copertura anche per B&B e case vacanza?
Sì: l’esposizione verso gli ospiti c’è anche in una struttura piccola, e spesso la polizza casa non basta perché l’attività è commerciale. Il rischio più comune è credersi coperti da una polizza pensata per un’abitazione privata.
Come verifico se la mia struttura è coperta a sufficienza?
Si guardano insieme le polizze che hai già, i servizi che offri davvero e la stagionalità del tuo fatturato. In un confronto riservato di 30 minuti ti diciamo dove sei esposto, in chiaro. Nessuna proposta commerciale in questa fase.
La polizza catastrofale è obbligatoria per il mio albergo?
Sì, se l’impresa è iscritta al registro delle imprese. Per le micro e piccole imprese ricettive e per la somministrazione di alimenti e bevande il termine, dopo l’ultimo rinvio, era il 31 marzo 2026: è già passato. Attenzione a un equivoco diffuso: non è prevista una multa a carico dell’impresa. Le conseguenze sono la perdita dell’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche e ai ristori in caso di calamità. Le imprese agricole dell’art. 2135 del codice civile sono escluse dall’obbligo; per gli agriturismi il caso non è stato chiarito dal MIMIT e va valutato sul singolo inquadramento.
Fino a quanto risponde un albergatore per la valigia o i valori di un ospite?
Dipende da come sono state affidate. Per le cose portate dal cliente (art. 1783 c.c.) la responsabilità arriva fino a cento volte il prezzo dell’alloggio per giornata, cioè il prezzo complessivo della camera. Per le cose consegnate in custodia (art. 1784 c.c.) la responsabilità è illimitata, e l’albergatore ha l’obbligo di accettare in custodia denaro e oggetti di valore. E se il danno è imputabile a lui o a un suo ausiliario (art. 1785 bis c.c.), il tetto non opera più. La polizza indennizza invece fino al limite per cliente indicato in polizza: è lì che si misura lo scoperto reale.
L’assicurazione paga se devo chiudere per un’epidemia?
No. La diaria da interruzione attività non opera per l’inattività causata o correlata all’insorgenza o alla diffusione di malattie infettive: dopo il 2020 è una clausola standard di mercato. Non opera nemmeno durante i periodi di chiusura, stagionale o meno. È bene saperlo prima di scegliere la diaria, non dopo.
Quanta diaria giornaliera posso assicurare per il fermo attività?
Non più di un millesimo del fatturato dell’anno precedente: con 800.000 euro di fatturato il massimo è 800 euro al giorno. Si comincia a contare dal quarto giorno dopo il sinistro (franchigia di tre giorni) e il periodo massimo è di 90 giorni per sinistro e per anno. La diaria piena scatta con danni sopra i 20.000 euro (50.000 se il danno viene da terremoto o alluvione); negli altri casi è parziale e la percentuale dipende da quante camere erano occupate o prenotate al momento del sinistro.
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