Consulenti informatici, software house e società IT · Torino, dal 1980
Assicurazione per consulenti e società IT: che cosa guardare prima di firmare?
Il cliente Le manda il contratto di fornitura: a pagina nove chiede una polizza professionale e un questionario di sicurezza, e la firma è fissata per venerdì.
In generale non esiste una polizza obbligatoria per ogni consulente IT: di solito è il contratto del cliente a chiederla. Ci racconta in pochi campi che cosa fa, un consulente La richiama nel prossimo giorno lavorativo e costruisce con Lei la protezione, partendo da ciò che il contratto richiede.

A cura di Assi.ge.co. S.a.s. · revisione del 08/10/2026
Ci racconti che cosa fa
Tre passi brevi, meno di un minuto: chi è, la Sua situazione, come La raggiungiamo. Non Le chiediamo il contratto né i dati dei Suoi clienti: il dettaglio lo vediamo insieme per telefono. Un consulente La richiama nel prossimo giorno lavorativo.
Chi è Lei? Due strade, una sola analisi
Chi opera nel mondo IT ha esigenze diverse a seconda di come lavora. Scelga la descrizione che Le somiglia: le prime domande del modulo servono proprio a capirlo, e il resto si adatta.
Sono un consulente o un professionista IT
Lavora con partita IVA, da solo o con pochi collaboratori: sviluppo, sistemi, web, marketing digitale.
La responsabilità professionale. Verso i clienti, per un errore o un'omissione nel lavoro consegnato: si verificano la base «claims made», la retroattività e che cosa accade se chiude la partita IVA.
Il contratto del cliente. Se Le chiede un massimale o requisiti di sicurezza, si parte da lì.
Il cyber risk, se lo desidera. Dati e dispositivi propri, gestione di un attacco: è un tema distinto dalla responsabilità professionale e si valuta a parte.
Siamo una software house o una società IT
Società con dipendenti, collaboratori o subfornitori, contratti di fornitura e dati trattati per conto dei clienti.
La responsabilità professionale della società. Compresa l'attività di collaboratori e subfornitori: nelle condizioni si legge chi è assicurato e con quali limiti.
Il cyber risk, se lo desidera. Attacco informatico, dati dei clienti, interruzione dell'attività, gestione dell'incidente.
Oltre i 5 milioni di euro di fatturato. L'analisi comprende anche la tutela legale e il credito commerciale.
La visione d'insieme: tre livelli di protezione
Non sono prodotti da scegliere in blocco: sono tre livelli da combinare in base a ciò che fa e a quanto fattura. Nelle condizioni si verifica, per ciascuno, che cosa è previsto e con quali limiti.
| Livello | Per chi | Che cosa si verifica |
|---|---|---|
| Responsabilità professionale | Consulenti e società IT | Errori e omissioni verso il cliente, base «claims made», retroattività, dopo la chiusura dell'attività, collaboratori e subfornitori, massimale richiesto dal contratto. |
| Cyber risk (facoltativo) | Chi gestisce sistemi o tratta dati | Gestione di un attacco, dati propri e dei clienti, interruzione dell'attività, sanzioni: previste o no, e con quali limiti. Un attacco è spesso un tema distinto dalla responsabilità professionale: si verifica in quale garanzia rientra. |
| Tutela legale | Società con fatturato oltre 5 milioni di euro | Spese per difendersi in una controversia con un cliente o con un fornitore, limiti di spesa, che cosa resta escluso. |
| Credito commerciale | Società con fatturato oltre 5 milioni di euro | Crediti verso clienti che non pagano: condizioni, soglie, clienti affidati. |
Qualunque sia il punto di partenza, non esaminiamo soltanto la polizza: la costruiamo in base alle Sue esigenze.
A chi ci rivolgiamo, e a chi no
Ci rivolgiamo a consulenti informatici e sviluppatori freelance, software house, web agency, società di assistenza sistemistica, fornitori di servizi in cloud e SaaS: chi lavora per clienti, firma contratti di fornitura e risponde di ciò che consegna.
Non è la pagina per chi cerca un gestionale per la propria agenzia assicurativa o un impiego nel settore. E se la polizza che ha già risponde a ciò che il cliente Le chiede, Le diremo che non occorre cambiare nulla.
Che cosa Le togliamo dalle spalle
La lettura del contratto. Guardiamo con Lei la clausola sulla polizza e il questionario di sicurezza del cliente, per capire che cosa chiede davvero.
La protezione costruita su ciò che fa. Sviluppo, gestione dei sistemi, cloud, assistenza: ruolo, collaboratori, dati trattati per conto dei clienti. Non esaminiamo soltanto la polizza: la costruiamo in base alle Sue esigenze.
Il questionario. Le dichiarazioni fanno parte del contratto: le compiliamo insieme, con calma, dopo la telefonata.
La pratica, se arriva una richiesta di danni. La seguiamo insieme: che cosa denunciare, entro quando, con quali documenti.
Quando serve una polizza, e che cosa si verifica
| Situazione | Che cosa dice la norma o il contratto | Che cosa si verifica |
|---|---|---|
| Lavora come professionista iscritto a un albo | L’art. 5 del D.P.R. 137/2012 prevede l’obbligo di un’assicurazione per i danni al cliente e di comunicarne gli estremi e il massimale all’incarico. | Che la polizza sia idonea all’attività svolta e che gli estremi comunicati siano aggiornati. |
| Lavora senza albo, come consulente o società | In generale non risulta un obbligo di legge: è il contratto con il cliente a richiederla. | La clausola: che cosa chiede, per quali danni, per quale durata. |
| Partecipa a una gara o a un capitolato | Il bando indica i requisiti assicurativi richiesti. | Che la polizza in corso li soddisfi prima del termine di presentazione della domanda. |
| Il cliente è soggetto alla disciplina NIS2 | L’art. 24 del D.Lgs. 138/2024 impone ai soggetti essenziali e importanti la gestione dei rischi, anche nei rapporti con i fornitori diretti. Ai fornitori gli impegni arrivano, di norma, dal contratto. | Che cosa il questionario di sicurezza chiede e che cosa il contratto Le impone. |
| Tratta dati personali per conto del cliente | Il Regolamento (UE) 2016/679 prevede, all’art. 28, il contratto con il responsabile del trattamento. | Che cosa il contratto Le attribuisce in caso di violazione dei dati. |
| Lavora con collaboratori o subfornitori | Il contratto con il cliente di solito La rende responsabile verso di lui. | Se le condizioni comprendono l’operato di chi lavora per Lei. |
Che cosa si legge nelle condizioni, voce per voce
| Tema | Domanda da porre alle condizioni | Dove si legge |
|---|---|---|
| Base della copertura | Vale per le richieste ricevute nel periodo di assicurazione o per gli errori commessi in quel periodo? Entro quando va denunciata una richiesta? | Definizioni; delimitazione temporale. |
| Fatti già avvenuti | Da quando valgono i fatti pregressi? Che cosa si deve dichiarare di ciò che già si conosce? | Condizioni particolari; dichiarazioni iniziali. |
| Dopo la chiusura | Se chiude la partita IVA o cambia società, per quanto tempo restano valide le richieste ricevute dopo? | Cessazione; eventuale garanzia postuma. |
| Scadenza e rinnovo | La polizza si rinnova da sola o cessa alla scadenza? Che cosa accade ai lavori già consegnati se si dimentica di rinnovarla? | Durata; rinnovo. |
| Collaboratori e subfornitori | È compresa la responsabilità per l’operato di collaboratori, freelance e società terze? A quali condizioni? | Soggetti assicurati; esclusioni. |
| Ciò che spesso resta fuori | Penali contrattuali, costi per rifare il lavoro, accesso non autorizzato a un sistema: sono esclusi o previsti, e con quali limiti? | Esclusioni; sezione cyber, se presente. |
| Dati personali | Il danno al cliente per la violazione di dati trattati per suo conto è previsto? E le sanzioni amministrative, e con quali limiti? | Oggetto dell’assicurazione; esclusioni. |
| Massimale e franchigia | Il massimale risponde allo scenario che il cliente teme? È per sinistro o per anno? Come funziona la franchigia? | Scheda di polizza; condizioni. |
| Territorio | I clienti all’estero sono compresi? In quali Paesi? | Ambito territoriale. |
Per l’accesso non autorizzato ai sistemi e per i costi di gestione di un attacco informatico si guarda anche la nostra pagina sulla sicurezza informatica e quella sui danni informatici: sono tutele diverse dalla responsabilità professionale.
Gli errori che vediamo ricorrere
«Ho la responsabilità professionale, quindi sono coperto per un attacco». L’errore professionale, il danno ai dati e i costi di gestione di un attacco sono voci diverse: si verificano una per una.
Non guardare la data. Con la base «claims made» conta quando arriva la richiesta, non quando è stato commesso l’errore: i fatti pregressi e la fine dell’attività fanno la differenza.
Dimenticare chi lavora per Lei. Collaboratori, freelance e subfornitori: se la loro responsabilità è compresa si legge nelle condizioni.
Copiare il numero dal contratto. Un massimale scritto in una clausola dice poco se non si sa a quale scenario risponde.
Lasciare scadere la polizza. Se non si rinnova da sola, dimenticarla significa restare senza copertura proprio per i lavori già consegnati.
Che cosa preparare, e che cosa chiedere al consulente
Documenti utili: la clausola o il questionario di sicurezza del cliente, la polizza in corso con le condizioni (non solo il frontespizio), l’elenco dei collaboratori e dei subfornitori, l’indicazione dei servizi svolti e dei dati trattati per conto dei clienti. Non serve averli tutti prima della telefonata.
Domande da fare: da quando valgono i fatti già avvenuti; che cosa accade se cessa l’attività; se i collaboratori sono compresi; se un attacco informatico è previsto e con quali limiti; se le sanzioni sono previste; che cosa succede se la polizza non si rinnova da sola.
Domande frequenti
L’assicurazione per un consulente informatico è obbligatoria?
In generale non risulta un obbligo di legge per chi lavora senza un albo professionale: di solito è il contratto con il cliente, o il bando di una gara, a richiederla. Per i professionisti iscritti a un albo l’art. 5 del D.P.R. 137/2012 prevede l’obbligo di assicurazione. Si verifica la clausola del contratto e la norma che riguarda il proprio caso.
Che cosa chiede la NIS2 ai fornitori IT?
La disciplina riguarda i soggetti essenziali e importanti: l’art. 24 del D.Lgs. 138/2024 prevede che gestiscano i rischi anche nei rapporti con i fornitori diretti. Ai fornitori gli impegni di sicurezza arrivano, di norma, dal contratto e dal questionario del cliente. Si legge il testo della norma e si verifica che cosa il contratto richiede.
Che cosa significa «claims made» in una polizza di responsabilità professionale?
Che la copertura risponde alle richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di assicurazione, secondo le condizioni. Si verificano i fatti pregressi, la fine dell’attività e il termine per denunciare.
Che cosa sono la retroattività e la garanzia postuma?
La retroattività indica da quando valgono i fatti già avvenuti; la garanzia postuma, per quanto tempo restano coperte le richieste dopo la cessazione dell’attività. Si leggono nelle condizioni e si chiedono per iscritto.
Se chiudo la partita IVA, sono ancora coperto per i lavori già fatti?
Dipende dalle condizioni: si verifica se è prevista una garanzia dopo la cessazione, per quanto tempo e a quali condizioni.
La polizza copre i collaboratori e i subfornitori?
Si verifica se i soggetti assicurati e le condizioni comprendono l’operato di collaboratori, freelance e società terze, e con quali limiti.
Una sanzione del Garante per la protezione dei dati è assicurata?
Dipende dalle condizioni e dalla legge applicabile. Si chiede per iscritto se le sanzioni sono previste, a quali condizioni e con quali limiti.
Perché non esiste una tariffa uguale per tutti?
Perché dipende da come lavora: attività svolta, fatturato, clienti, contratti e dati trattati. Per questo la costruiamo dopo aver capito la Sua attività, non partendo da una tabella.
Che protezioni servono a un consulente singolo e a una software house?
Per entrambi il punto di partenza è la responsabilità professionale. Per una società si aggiungono collaboratori e subfornitori e, se lo desidera, il cyber risk; oltre i 5 milioni di euro di fatturato si valutano anche tutela legale e credito commerciale. Si verifica sempre nelle condizioni che cosa è previsto e con quali limiti.
Il cyber risk serve anche a un consulente che lavora da solo?
Dipende da ciò che gestisce: se tiene dati dei clienti o accede ai loro sistemi, un attacco può coinvolgerlo. È una valutazione facoltativa e distinta dalla responsabilità professionale: si verifica in quale garanzia rientra ogni voce.
Tutela legale e credito commerciale: quando ha senso valutarli?
Per le società con fatturato oltre i 5 milioni di euro l'analisi li comprende: la prima riguarda le spese per difendersi in una controversia, il secondo i crediti verso clienti che non pagano. Se ne parla dopo aver letto contratti e condizioni.
Quale agenzia a Torino segue società e professionisti IT?
Assi.ge.co. S.a.s. è un intermediario assicurativo con sede a Torino, attivo dal 1980 e iscritto al RUI sezione A n. A000118114: l’iscrizione si verifica su ruipubblico.ivass.it.
Fonti ufficiali: D.Lgs. 138/2024 (Normattiva) · Direttiva (UE) 2022/2555 (EUR-Lex) · D.P.R. 137/2012 (Normattiva) · Regolamento (UE) 2016/679 (EUR-Lex) · Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale · Garante per la protezione dei dati personali.
Perché parlarne con noi
Partiamo dal contratto del cliente. Non da un modulo standard.
Le condizioni si leggono insieme. Voce per voce, partendo da ciò che ha già.
Le diremo anche quando non è il caso di procedere, e se arriva una richiesta di danni la pratica la seguiamo insieme.
Assi.ge.co. S.a.s., intermediazione assicurativa dal 1980 · Corso Duca degli Abruzzi 62, Torino · 011 5807384 · info@quotapolizza.it · PEC assigeco@pec.it · iscritta al RUI, sezione A, n. A000118114: l’iscrizione si verifica su ruipubblico.ivass.it.
ASSI.GE.CO. S.A.S. · TORINO · DAL 1980
