Assicurazione RSA e case di riposo: massimali minimi, scadenze, premio
Le RSA, le case di riposo e le strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali rientrano nell’obbligo di assicurazione dell’articolo 10 della legge 24/2017. Per queste strutture il D.M. 232/2023 fissa un massimale minimo di 2.000.000 € per sinistro e 6.000.000 € per anno, e imponeva l’adeguamento dei contratti già in corso entro il 16 marzo 2026.
A cura di Assi.ge.co. S.a.s. · aggiornata il
Quali sono i massimali minimi obbligatori per RSA, poliambulatori e studi odontoiatrici?
Il D.M. 232/2023, attuativo dell’articolo 10 della legge 24/2017, fissa massimali minimi differenziati per fascia. Ambulatori, poliambulatori e laboratori di analisi, esclusa l’odontoiatria: 1 milione di euro per sinistro e 3 milioni per anno. Strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali, strutture odontoiatriche e strutture senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e di parto: 2 milioni e 6 milioni. Strutture con attività chirurgica: 5 milioni e 15 milioni.
| Tipo di struttura | Per sinistro | Per anno |
|---|---|---|
| Strutture ambulatoriali, poliambulatori e laboratori di analisi (esclusa odontoiatria) | 1.000.000 € | 3.000.000 € |
| RSA, case di riposo e strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali · strutture senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto · strutture odontoiatriche | 2.000.000 € | 6.000.000 € |
| Ospedali, case di cura e strutture con attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto | 5.000.000 € | 15.000.000 € |
| Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
Il decreto nomina le RSA con parole sue: nella fascia da 2.000.000 € per sinistro rientrano le strutture senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e di parto, «ivi comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali», e l’attività odontoiatrica. Il massimale per ciascun anno è fissato in misura «non inferiore al triplo del massimale per sinistro». La regola del triplo riguarda la responsabilità civile verso terzi; per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera il decreto indica invece un valore unico, pari a 2.000.000 € per sinistro e per anno.
Il decreto stabilisce anche la retroattività decennale, l’esclusione della disdetta in caso di sinistro e i requisiti minimi delle garanzie. Sono obblighi di legge sul contratto: quanto un singolo contratto copra davvero risulta soltanto dalle sue condizioni di assicurazione.
Entro quando andavano adeguate le polizze già in corso?
Entro il 16 marzo 2026, cioè ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del D.M. 232/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1º marzo 2024 ed efficace dal 16 marzo 2024. Il termine è decorso: una polizza non rivista da allora può risultare sotto i massimali minimi previsti, e priva dei presidi che il decreto impone.
La verifica è rapida e non richiede il fascicolo intero: bastano il massimale per sinistro e per anno, la retroattività e la data di decorrenza. Se preferisce partire da un quadro più largo, il nostro check-up assicurativo per le aziende guarda anche incendio, danni indiretti e responsabilità degli amministratori. Per parlarne di persona, qui trova i nostri contatti.
Qual è il premio della polizza RC di una struttura sanitaria privata?
Il premio non ha un listino pubblico, e di un listino pubblicato conviene diffidare: due strutture con lo stesso fatturato possono stare su fasce diverse. Pesano la classe di rischio, le prestazioni effettivamente erogate, il fatturato dell’ultimo esercizio chiuso, la franchigia che la struttura accetta di tenere su di sé, l’anzianità e i sinistri denunciati. Il premio esatto risulta solo dalla proposta e dalle condizioni di assicurazione. Ci racconti com’è fatta la struttura e Le mandiamo la quotazione per iscritto.
Da che cosa dipende il premio della RC sanitaria?
Il premio si costruisce su quattro variabili. Il numero di dipendenti e i metri quadri non entrano nel calcolo.
Le prestazioni erogate
Ginecologia, radiologia, sedazione profonda e medicina estetica alzano la fascia di premio. Non sono classi autonome del decreto: cambiano il profilo di rischio, non la soglia minima di legge.
Il fatturato
È la base di calcolo: il volume dell’ultimo esercizio chiuso, non la dimensione della struttura.
La franchigia
Tenere su di sé i primi euro di ogni sinistro abbassa il premio in modo sensibile. È una scelta di cassa.
Storia e anzianità
Una struttura aperta da poco paga meno. Una che ha avuto richieste di risarcimento paga di più.
La fascia per la Sua struttura
La fascia generica è già qui sopra, pubblica. Questa è riferita alla Sua struttura, e la apriamo a chi possiamo identificare: quello che arriva dopo — la quotazione di massima con il riepilogo delle Sue risposte — lo mandiamo per iscritto, e ci mettiamo la faccia.
Fascia indicativa e non vincolante. Il premio esatto dipende dalle prestazioni effettivamente erogate e risulta solo dalla proposta e dalle condizioni di assicurazione del contratto.
Ospedali, poliambulatori, laboratori e studi odontoiatrici
Ospedali e case di cura con sala operatoria. Chi svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e di parto ha il massimale minimo più alto previsto: 5 milioni per sinistro e 15 milioni per anno.
Poliambulatori, ambulatori specialistici e centri medici. Massimale minimo 1 milione per sinistro e 3 milioni per anno. Ginecologia e radiologia non compaiono nel decreto come classi autonome: cambiano però il profilo di rischio, e il massimale adeguato è di norma superiore al minimo di legge.
Laboratori di analisi. Stessa fascia degli ambulatori, 1 milione e 3 milioni, purché non vi si eroghi odontoiatria.
Studi e strutture odontoiatriche. Il decreto nomina espressamente l’attività odontoiatrica nella fascia a 2 milioni per sinistro e 6 milioni per anno. La sedazione profonda non è una classe del decreto: incide sul profilo di rischio, e il massimale adeguato va valutato caso per caso.
Se il Suo caso è uno studio odontoiatrico, i due obblighi — quello della struttura e quello di chi vi opera — sono trattati a parte nella pagina dedicata all’assicurazione dello studio odontoiatrico.
La mia Regione chiede una polizza per accreditare la RSA?
Dipende dalla Regione, e la differenza è sostanziale. L’obbligo nazionale della legge 24/2017 vale ovunque, ma autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie sono materia regionale: Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Puglia chiedono espressamente la polizza nei propri requisiti, con perimetri diversi fra loro. In Piemonte, dalle delibere di autorizzazione e accreditamento consultate e aggiornate a settembre 2026, un requisito assicurativo regionale non risulta: vale la norma nazionale.
| Regione | Riferimento | Quando serve | Che cosa chiede |
|---|---|---|---|
| Lombardia | D.G.R. X/2569 del 31 ottobre 2014, Allegato 1 | Accreditamento | RC per danni a utenti, operatori e terzi. Le franchigie non devono gravare sui danneggiati. Ammesso in alternativa un programma documentato di gestione diretta del rischio. |
| Emilia-Romagna | D.G.R. 1638 dell’8 luglio 2024, Allegato 1 | Accreditamento 2025-2030 | Rinvio espresso al D.M. 232/2023. Alla domanda va allegata dichiarazione con compagnia, numero di polizza, decorrenza, scadenza e massimali. Obbligo di pubblicazione sul sito ai sensi dell’art. 10 comma 4 della legge 24/2017. |
| Campania | Regolamento Regionale 7 aprile 2014 n. 4, artt. 5, 6, 7 e 10 | Autorizzazione, richiamata per l’accreditamento | Rischi, infortuni e responsabilità civile per ospiti, dipendenti e volontari. È il perimetro più ampio fra quelli verificati. |
| Puglia | Regolamento Regionale 18 gennaio 2007 n. 4, art. 39 | Autorizzazione al funzionamento | Copertura rischi per utenti, dipendenti e volontari, da allegare alla domanda. |
| Piemonte | — | — | Dalle delibere regionali di autorizzazione e accreditamento consultate a settembre 2026 non risulta un requisito assicurativo. Vale la legge 24/2017 con il D.M. 232/2023. |
Nessuna di queste Regioni fissa massimali propri: si applicano i minimi del D.M. 232/2023. Il punto su cui i contratti si differenziano non è quindi il massimale, è il perimetro. La Campania nomina espressamente gli infortuni e i volontari; la Lombardia nomina gli operatori accanto agli utenti; l’Emilia-Romagna vuole numero di polizza e massimali dichiarati nella domanda. Sono i primi punti da confrontare con il contratto che ha oggi.
Attenzione a un livello ulteriore: in Emilia-Romagna l’accreditamento passa da Comuni e Unioni, e i singoli avvisi possono chiedere massimali più alti dei minimi statali. Chi ha una polizza da due milioni può trovarsi escluso da un avviso locale. Va letto avviso per avviso.
Per Veneto, Toscana e Lazio non riportiamo nulla: gli allegati tecnici delle rispettive delibere non sono stati verificati integralmente, e su un requisito di accreditamento preferiamo il silenzio a un riferimento incerto. Se opera in una di queste Regioni ce lo dica: lo verifichiamo sulla delibera prima di parlarne.
Fonti regionali: D.G.R. Lombardia X/2569/2014 · D.G.R. Emilia-Romagna 1638/2024, Allegato 1 · Regolamento Regionale Campania 4/2014 · Regolamento Regionale Puglia 4/2007 · D.G.R. Piemonte 45-4248/2012
Una struttura sanitaria può rivalersi sul medico dopo aver risarcito il paziente?
No, salvo dolo o colpa grave. Con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026 la Corte di Cassazione, sezione III civile, ha stabilito che la rivalsa della struttura verso l’esercente la professione sanitaria è ammessa solo per dolo o colpa grave, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24/2017. I patti di manleva firmati dal medico sono nulli: la norma è speciale e inderogabile.
L’articolo 9 della legge 24/2017 prevale sulle regole ordinarie del codice civile sul riparto fra condebitori solidali. È norma speciale, e per il giudice di legittimità la rivalsa ha natura eccezionale.
I patti di manleva sono nulli. La norma è imperativa e inderogabile: non si sposta per contratto sul professionista l’obbligo risarcitorio che la legge pone sulla struttura.
Vale anche per il libero professionista con rapporto diretto col paziente, quando la prestazione passa dall’organizzazione della struttura — sale, apparecchiature, personale — che ne risponde come ausiliario ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.
Siamo intermediari iscritti al RUI, non una compagnia. La conseguenza pratica è una sola: il rischio organizzativo resta della struttura, e l’unico posto dove può andare a finire è un contratto scritto su come quella struttura lavora davvero.
RSA, case di riposo e strutture sanitarie: le domande che ci fanno
Una RSA è obbligata ad assicurarsi?
Sì. L’articolo 10 della legge 24/2017 pone l’obbligo di copertura assicurativa a carico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. Le RSA e le residenze socio-sanitarie rientrano nella definizione anche quando non svolgono attività chirurgica. L’obbligo riguarda la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro.
Che massimale minimo deve avere una RSA o una casa di riposo?
2.000.000 € per sinistro e 6.000.000 € per anno. Il D.M. 232/2023 colloca le strutture socio-sanitarie residenziali e semiresidenziali nella stessa fascia delle strutture senza attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e di parto e delle strutture odontoiatriche. La RCO ha un minimo di 2.000.000 € per sinistro e per anno.
Qual è il premio dell’assicurazione di una RSA o di una casa di riposo?
Non esiste un listino: due RSA con lo stesso fatturato possono stare su fasce diverse. Il premio si costruisce sulle prestazioni effettivamente erogate, sul fatturato dell’ultimo esercizio chiuso, sulla franchigia che la struttura accetta di tenere su di sé, sull’anzianità e sui sinistri denunciati; e risulta solo dalla proposta e dalle condizioni di assicurazione del contratto. Ci racconti la struttura e Le mandiamo la quotazione per iscritto.
Qual è il massimale minimo per un poliambulatorio o un laboratorio di analisi?
1.000.000 € per sinistro e 3.000.000 € per anno. Il D.M. 232/2023 colloca in questa fascia le strutture ambulatoriali, i poliambulatori e i laboratori di analisi, con esclusione dell’odontoiatria. Se la struttura svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o di parto il minimo sale a 5.000.000 € e 15.000.000 €.
Quale massimale serve a uno studio odontoiatrico?
2.000.000 € per sinistro e 6.000.000 € per anno. Il decreto esclude espressamente l’odontoiatria dalla fascia a 1 milione e 3 milioni e la colloca in quella superiore. Se nello studio si svolge anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o di parto il minimo sale a 5.000.000 € e 15.000.000 €. La sedazione profonda non è una classe autonoma del decreto: incide sul profilo di rischio, non sulla soglia di legge.
Entro quando andavano adeguate le polizze già in essere?
Entro il 16 marzo 2026, ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del D.M. 232/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1º marzo 2024 ed efficace dal 16 marzo 2024. Dopo tale data i contratti non conformi restano privi dei requisiti minimi previsti dalla legge 24/2017.
Una struttura può rivalersi sul personale sanitario?
Solo in caso di dolo o colpa grave, secondo l’articolo 9 della legge 24/2017. La Corte di Cassazione, sezione III civile, con l’ordinanza n. 9949 del 17 aprile 2026 ha stabilito che la norma è imperativa e che i patti di manleva con cui la struttura si fa garantire dal professionista sono nulli, anche quando il sanitario opera come libero professionista all’interno dell’organizzazione della struttura.
Quanto costa mediamente un sinistro in una struttura sanitaria privata?
35.000 euro. Secondo il Bollettino Statistico IVASS n. 3 dell’aprile 2026, su dati 2024, il costo medio del sinistro è di 35.000 euro nelle strutture private e di 83.000 euro in quelle pubbliche. Nello stesso anno la raccolta premi del ramo è stata di 691 milioni di euro, in calo del 2,2%.
La Regione chiede una polizza per accreditare una RSA?
In alcune Regioni sì, ed è un requisito distinto dall’obbligo nazionale. La Lombardia lo prevede fra i requisiti di accreditamento con la D.G.R. X/2569 del 31 ottobre 2014; l’Emilia-Romagna con la D.G.R. 1638 dell’8 luglio 2024, che rinvia espressamente al D.M. 232/2023 e chiede di dichiarare compagnia, numero di polizza, decorrenza, scadenza e massimali; la Campania con il Regolamento Regionale 4/2014 e la Puglia con il Regolamento Regionale 4/2007, entrambe in sede di autorizzazione. Nessuna di queste Regioni fissa massimali propri.
In Piemonte esiste un obbligo assicurativo regionale per le RSA?
Dalle delibere regionali di autorizzazione e accreditamento consultate non risulta un requisito assicurativo specifico. Per una struttura piemontese l’obbligo discende quindi dalla legge 24/2017 e dal D.M. 232/2023, non dai requisiti regionali. Obblighi ulteriori possono comparire negli accordi contrattuali e nei capitolati delle ASL, che vanno letti caso per caso.
Che cosa chiede la Campania in più rispetto alle altre Regioni?
Il Regolamento Regionale 7 aprile 2014 n. 4 chiede, fra i requisiti per l’autorizzazione dei servizi residenziali e semiresidenziali, la stipula di una polizza di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per ospiti, dipendenti e volontari. È il perimetro più ampio fra quelli verificati: nomina espressamente gli infortuni e include i volontari.
Che dati servono per ottenere una quotazione?
Tipologia di struttura e prestazioni effettivamente erogate, fatturato dell’ultimo esercizio chiuso, anni di attività, richieste di risarcimento ricevute negli ultimi cinque anni, franchigia e retroattività desiderate. Con questi elementi la quotazione di massima viene trasmessa per iscritto in giornata.
Chi assicura le RSA e le strutture sanitarie a Torino e in Piemonte?
Assi.ge.co. S.a.s. è un’agenzia assicurativa di Torino attiva dal 1980, iscritta al RUI sezione A al n. A000118114, che segue la responsabilità civile delle strutture sanitarie e socio-sanitarie: RSA, case di riposo, poliambulatori, studi odontoiatrici e laboratori di analisi. Ha sede in Corso Duca degli Abruzzi 62 a Torino e segue strutture in tutta Italia.
Ci dica com’è fatta la Sua struttura
Poche risposte e Le arriva per email la fascia di premio calcolata sui Suoi numeri, con il questionario della struttura in allegato. Non Le chiediamo nulla che riguardi i pazienti: né nomi, né cartelle, né dati clinici.
Come ci lavoriamo
Ci dice come lavora. Tipo di struttura e prestazioni erogate, fatturato dell’ultimo esercizio, anni di attività, richieste di risarcimento negli ultimi cinque anni.
Le rispondiamo per iscritto, in giornata, con la quotazione di massima e il riepilogo delle Sue risposte. Non un pacchetto: una proposta costruita sulla Sua attività.
Decide Lei, con i numeri davanti. Quindici minuti in videochiamata o al telefono servono a decidere, non a raccogliere dati.
Parliamone quando Le comoda
Agenzia di Torino attiva dal 1980. Seguiamo strutture sanitarie in tutta Italia, e il contratto lo costruiamo noi.
Un interlocutore solo, dall’analisi alla gestione.
Costruiamo il programma sulle esigenze della Sua struttura, con le soluzioni che Assi.ge.co. è abilitata a distribuire.
| SEDE | Corso Duca degli Abruzzi 62 · 10129 Torino |
| TELEFONO | 011 5807384 |
| info@quotapolizza.it | |
| PEC | assigeco@pec.it |
| RUI | Registro Unico degli Intermediari · sezione A · n. A000118114 può verificarlo sul registro pubblico IVASS |
