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Le garanzie
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Garanzie

Le garanzie si attivano per richieste di risarcimento ricevute dall’assicurato per la prima volta durante il periodo di copertura della polizza collegate ad atti illeciti posti in essere sia nel periodo di durata della polizza sia in periodo antecedente alla decorrenza della polizza.
Sono accolte richieste di risarcimento promosse fino a tre anni dalla data in cui l’assicurazione sarà cessata.

Assicurazione manager

AGEVOLAZIONI FISCALI

• I premi assicurativi sono deducibili per la società nella dichiarazione fiscale del reddito di impresa

• Gli eventuali indennizzi corrisposti agli assicuratori non si cumulano con il reddito imponibile e sono quindi esenti da imposta

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Le aree del rischio

Che cosa guarda un assicuratore, e che cosa può sistemare da solo

Le aree su cui si decide chi paga, quando qualcosa va storto. Per ognuna trova la conseguenza concreta e il primo passo che può fare senza di noi, oggi stesso.

Chi vi può chiamare in causa

Non è solo la società: il singolo socio può agire da solo, i creditori sociali quando il patrimonio non basta, i terzi direttamente danneggiati per conto proprio.

Sono quattro strade, non una

Possono agire la società, il singolo socio anche da solo, i creditori sociali quando il patrimonio non basta a soddisfarli, e i terzi direttamente danneggiati. Vale la pena dirlo a voce alta in consiglio: cambia il modo in cui si verbalizzano le decisioni.

Adeguati assetti

È l’addebito più moderno e il più frequente: non aver predisposto strumenti adeguati a rilevare per tempo la crisi è una responsabilità personale.

Verbalizzate la verifica, almeno una volta l’anno

Il codice civile chiede all’imprenditore collettivo assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare per tempo la crisi. Non serve un progetto: serve un verbale che dica che cosa è stato guardato, quando e da chi. Senza quella traccia, difendersi è molto più difficile.

Deleghe e organi

Senza deleghe scritte, la responsabilità tende a essere di tutti: chi non aveva competenza su quella decisione deve dimostrarlo.

Una pagina di deleghe vale una difesa

Mettete per iscritto chi ha competenza su quali materie e fino a quale importo, e aggiornatela quando cambia qualcosa. In assenza, la responsabilità tende a distribuirsi su tutti, compreso chi su quella decisione non poteva incidere.

È il capitolo che sorprende di più

Le richieste che nascono dai rapporti di lavoro sono fra le più frequenti verso chi amministra, e comprendono tipicamente anche i danni non patrimoniali per sofferenza e umiliazione: cioè le contestazioni per mobbing e molestie. Tenete traccia scritta di come sono state gestite le segnalazioni interne.

Il momento in cui ci si copre

La copertura del pregresso, per quanto ampia, non riguarda i fatti già noti né gli atti compiuti dopo l’inizio di una crisi: chi si muove tardi non si copre.

Il pregresso si copre finché è ignoto

La copertura del passato, anche quando è ampia, non vale per i fatti già noti o già comunicati altrove, né per gli atti compiuti dopo che si è verificata una causa di scioglimento o dopo il deposito di una istanza di procedura. In pratica: ci si assicura prima, non durante.

Cinque anni dalla cessazione, non dalla decisione

L’azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica: chi esce resta esposto per un tempo lungo, spesso senza saperlo. La garanzia che copre le richieste successive va prevista prima di uscire.

Incarichi fuori dalla società

Chi siede nel consiglio di una cooperativa, di un consorzio o di una fondazione, magari a titolo gratuito, risponde con il proprio patrimonio esattamente come altrove.

Gli incarichi esterni vanno dichiarati uno per uno

La gratuità dell’incarico non riduce la responsabilità: si risponde con il patrimonio personale. E gli incarichi in enti diversi dalla società contraente non rientrano automaticamente in una copertura presa altrove: vanno dichiarati.

Visione d’insieme

Restano comunque fuori il dolo, il fisco e i contributi, le sanzioni e l’attività professionale verso terzi: sapere che cosa non risponde è parte della copertura.

Quattro cose restano vostre, sempre

Il dolo e il vantaggio indebito; il fisco e i contributi; le sanzioni e le multe; l’attività professionale svolta verso terzi, che è un contratto diverso. Fuori resta anche il malfunzionamento informatico conseguente a un attacco, che appartiene a un terzo perimetro ancora.



Il rischio, in concreto

Chi può chiederti i danni, e con quali strumenti

Un amministratore non risponde soltanto verso la società che lo ha nominato. Il codice civile apre quattro strade diverse, e la più insidiosa non è quella che si immagina.

La società — per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto. Ci si libera provando l’assenza di colpa e il dissenso documentatoAzione sociale
Il singolo socio — può promuovere l’azione da solo, anche senza una delibera assembleareAnche un socio
I creditori sociali — per l’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio, quando il patrimonio non basta a soddisfarli. È il comma introdotto dal Codice della crisiArt. 2476 c. 6
I terzi direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratoriDanno diretto

La terza è quella che cambia il quadro. Finché l’azienda va bene, l’azione di responsabilità è un’ipotesi teorica. Quando il patrimonio non basta più a pagare i creditori, quella stessa gestione viene riletta a ritroso — e il primo addebito, oggi, è quasi sempre lo stesso: non aver istituito assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati, come impone il secondo comma dell’art. 2086 del codice civile, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. Non è una contestazione tecnica: è la porta d’ingresso di quasi tutte le azioni moderne.

E il tempo non aiuta: l’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica. Chi lascia un consiglio resta esposto per un lustro su decisioni prese quando c’era.


La caratteristica tecnica decisiva

Retroattività illimitata: perché questa polizza è diversa da tutte le altre

Anche questa copertura opera in regime claims made: conta quando arriva la richiesta, non quando è stato commesso il fatto. Ma con una differenza che nelle altre polizze non si trova.

L’assicurazione vale per richieste ricevute per la prima volta durante il periodo di efficacia, anche in relazione ad atti illeciti commessi prima della decorrenza, senza limite di tempo all’indietroRetroattività illimitata
Quando più atti illeciti sono collegati o l’uno presupposto dell’altro, si guarda alla data del primo attoAtti in serie

Ma la retroattività illimitata non è un salvacondotto, ed è qui che quasi tutti sbagliano. Sono esclusi i fatti e le circostanze già noti agli assicurati o già comunicati ad altri assicuratori prima dell’inizio della polizza, e i procedimenti avviati prima della decorrenza. Soprattutto: sono esclusi gli atti compiuti dopo che si è verificata una causa di scioglimento della società o dopo la presentazione di una domanda di ammissione a una procedura concorsuale.

Tradotto: chi si assicura quando la crisi è già cominciata arriva tardi. Questa polizza si compra quando l’azienda sta bene e sembra inutile, non quando comincia a servire. È esattamente il contrario di come viene comprata.

Sul fronte opposto c’è la garanzia postuma, opzionale: serve a chi lascia la carica, perché l’azione resta possibile per cinque anni dopo. È la voce che si dimentica sempre e che si rimpiange sempre.


Oltre al risarcimento

Che cosa copre davvero, al di là della cifra sul massimale

Il risarcimento è la parte che si vede. Nella pratica, le voci che si usano per prime sono altre — e sono quelle che fanno la differenza fra un contratto serio e uno di facciata.

  • Richieste relative ai rapporti di lavoro. È la casistica più frequente in assoluto. E c’è un dettaglio importante: l’esclusione generale per i danni non patrimoniali non si applica alle richieste che riguardano il lavoro per sofferenze mentali, stress emotivo e umiliazioni. Le contestazioni per mobbing, demansionamento e molestie rientrano.
  • Spese di ripristino della reputazione. Un’accusa pubblica lascia un danno che nessun risarcimento ripara da solo.
  • Difesa penale. Il procedimento penale arriva prima e dura più a lungo di quello civile, e le spese cominciano subito.
  • Spese legali in caso di inquinamento. Il danno ambientale non è coperto, ma la difesa sì: è una distinzione da conoscere.
  • Costi di emergenza, per gli interventi che non possono aspettare l’autorizzazione della compagnia.
  • Tutela legale sempre operante per indagini e procedimenti a carico della società: quando la tua partecipazione è richiesta per legge, le spese che sostieni per parteciparvi sono coperte fino al massimale, anche se non sei tu l’indagato.

Un punto che sfugge quasi sempre. Questa copertura non riguarda solo le società di capitali. Vale per chi ricopre cariche di direzione, amministrazione e controllo anche in cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni. Chi siede nel consiglio di una fondazione o di un’associazione — spesso a titolo gratuito, spesso per spirito di servizio — risponde con il proprio patrimonio esattamente come un amministratore di società, e quasi mai lo sa.


I confini

Le esclusioni che decidono se la polizza ti serve davvero

Leggerle prima è l’unico modo per capire se questo contratto risponde al tuo rischio o a un altro.

Dolo e indebita percezione di utilità, vantaggi o compensi. E gli atti illeciti autorizzati o agevolati dai soci che poi promuovono la richiestaFuori
Fisco e contributi: omesse o errate dichiarazioni fiscali e tributarie, versamento di imposte, tasse e contributi previdenziali e assistenzialiFuori
Multe, sanzioni e penalità di qualsiasi natura, e le spese di giustizia penaleFuori
Responsabilità amministrativa o amministrativo-contabile per danno erariale — chi ha incarichi pubblici ha bisogno di un contratto diversoAltro contratto
L’esercizio di qualsiasi attività professionale, servizio o consulenza reso a terzi, e ogni errore o omissione relativoRC professionale
Il malfunzionamento del sistema informatico, la perdita o cancellazione di dati a seguito di attacchi cyber, virus o malwarePolizza cyber

Le ultime due righe dicono una cosa sola, e la dicono bene. La responsabilità dell’amministratore, la responsabilità professionale e il rischio informatico sono tre contratti distinti, e ciascuno esclude espressamente il territorio degli altri. Non è una furbizia delle compagnie: è che rispondono a domande diverse. Un amministratore che è anche consulente, o che guida un’azienda che sviluppa software, ha bisogno di tutti e tre — e li deve tenere allineati, perché è nelle giunture che si perdono i sinistri. La copertura cyber · Il quadro completo delle coperture.


Prima di firmare

Otto verifiche prima di firmare o di rinnovare

  • La retroattività è davvero illimitata, o il contratto fissa una data?
  • È prevista la garanzia postuma per chi lascia la carica, e per quanti anni rispetto ai cinque di prescrizione?
  • Il massimale è per sinistro o per anno, e come si comporta se le richieste sono più d’una?
  • Chi sono esattamente gli assicurati: solo il consiglio, o anche i sindaci, l’organo di controllo, i procuratori e i dirigenti con delega?
  • Sono comprese le cariche ricoperte nelle società controllate e partecipate? Gli incarichi in società diverse dalla contraente sono esclusi.
  • Le richieste relative ai rapporti di lavoro sono comprese, e con quale sottolimite?
  • C’è la difesa penale, e le spese vengono anticipate o rimborsate a fine causa?
  • Avete già segnalato per iscritto fatti o circostanze note? Ciò che non si dichiara prima non si può denunciare dopo.

Fai analizzare la tua posizione

Come lavoriamo. Partiamo da chi siede negli organi, da come sono strutturate le deleghe e da che cosa dice lo statuto: il massimale viene dopo. Se l’azienda ha già una copertura, la leggiamo e ti diciamo dove si ferma.


E il patrimonio personale di chi amministra? Le coperture dell’azienda e quelle della persona non coincidono sempre: abbiamo dedicato una pagina a che cosa rischia in proprio un amministratore delegato — azione di responsabilità, retroattività, garanzia dopo la fine del mandato, spese di difesa.


Polizza D&O per amministratori e sindaci di PMI: che cosa protegge il patrimonio personale

Quando un amministratore è chiamato in causa, risponde con il suo patrimonio personale. Verifichiamo insieme se la sua attuale copertura è coerente con la realtà del 2026.


PERIODO DI OSSERVAZIONE
Protezione dell’amministratore che cessa dalla carica, non per giustificata causa, con riguardo alle richieste risarcitorie che potrebbe ricevere nei successivi 5 anni, anche se la società contraente non dovesse più rinnovare la polizza

INDAGINI O PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Nel caso di un’indagine o un procedimento civile o amministrativo, promosso nei confronti della Contraente o di Società Controllate l’Assicurazione copre 1/4 del massimale delle spese di rappresentanza legale sostenute in nome e per conto proprio. 

RICHIESTE DI RISARCIMENTO RIGUARDANTI IL RAPPORTO DI LAVORO
1/10 del massimale per ciascuna richiesta di risarcimento e complessivamente per tutte quelle pervenute nell’intero periodo di durata dell’assicurazione, con riguardo alle perdite patrimoniali derivanti da tali richieste di risarcimento rivolte all’Assicurato quale responsabile civile

SPESE LEGALI IN CASO DI INQUINAMENTO
Copertura fino a 1/4 del massimale delle spese legali per difendersi da addebiti rivolti agli assicurati in occasione di vertenze di risarcimento danni da inquinamento promosse contro la società

SPESE DI RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE
1/10 del massimale dei costi per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria ad opera di terzi esperti in pubbliche relazioni per attenuare i danni alla reputazione dell’Assicurato


GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E SPESE DI RESISTENZA
Le spese di legali e tecnici necessarie per resistere alle richieste di risarcimento sono coperte per 1/4 del massimale


DIFESA PENALE
Fino ad 1/4 del massimale per procedimenti penali nei confronti degli assicurati in caso di reati colposi, ma con la NOVITÀ del rimborso delle spese legali anche a seguito di imputazioni per reati dolosi da cui si viene poi assolti


AGEVOLAZIONI FISCALI

• I premi assicurativi sono deducibili per la società nella dichiarazione fiscale del reddito di impresa

• Gli eventuali indennizzi corrisposti agli assicuratori non si cumulano con il reddito imponibile e sono quindi esenti da imposta



Domande frequenti sulla polizza D&O
  • La RC della mia società copre anche me come amministratore?

Generalmente no. La RC dell’azienda copre l’azienda. L’amministratore, quando chiamato in causa personalmente, risponde con i propri beni se non ha una D&O dedicata.

  • Quanto costa una polizza D&O?

Il premio dipende da settore, fatturato, numero di amministratori, sinistrosità pregressa e massimale. Per una PMI con fatturato fino a 10 milioni di euro, i premi sono accessibili. Una consulenza gratuita permette di avere un’indicazione su misura.

  • Cosa NON copre la polizza D&O?

La polizza non copre il dolo e la frode, eventi conosciuti prima della decorrenza e sanzioni penali. Copre però le spese di difesa anche per accuse di reato doloso da cui si viene poi assolti.

  • Quando va attivata la polizza?

La D&O va attivata in continuità: il momento ideale è subito dopo la nomina, ma è possibile attivarla anche su amministrazioni in corso. Esiste una clausola di periodo di osservazione che tutela anche per fatti pregressi.

  • Posso assicurare anche ex amministratori?

Sì. La polizza prevede una garanzia di runoff per richieste di risarcimento ricevute dopo la cessazione dalla carica, fino a 5 anni successivi.


Domande frequenti

Cos’è la polizza D&O per manager e amministratori?

Protegge il patrimonio personale di amministratori e dirigenti dalle richieste di risarcimento legate al loro operato, con spese legali e indennizzi. È pensata anche per le PMI.

Serve solo alle grandi aziende?

No: anche nelle PMI gli amministratori rispondono col proprio patrimonio. La D&O è sempre più consigliata. Verifichiamo la tua situazione.

Come avere una proposta?

Prenota un colloquio: analizziamo ruolo e rischi e prepariamo una copertura su misura.

La polizza D&O per manager e amministratori è in regime claims-made?

Le coperture di responsabilità di amministratori e dirigenti (D&O) sono generalmente in regime claims-made: contano le richieste di risarcimento presentate durante la validità, non il solo momento del fatto. Le condizioni specifiche vanno sempre verificate.

Cosa significano retroattività e garanzia postuma in una D&O?

La retroattività estende la copertura a fatti anteriori alla decorrenza, se la richiesta arriva in corso di polizza; la garanzia postuma la estende alle richieste presentate dopo la scadenza, per fatti avvenuti quando era in vigore. Sono rilevanti a fine mandato o al cambio di polizza.

Perché conta la continuità della copertura per un amministratore?

Un’interruzione tra due polizze claims-made può lasciare scoperti i fatti pregressi. Mantenere continuità, retroattività e postuma adeguate aiuta l’amministratore a non restare esposto per il periodo di carica.

Chi può agire contro un amministratore?

Possono agire la società, il singolo socio anche da solo, i creditori sociali quando il patrimonio sociale non basta a soddisfarli, e i terzi direttamente danneggiati. L’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica: si resta esposti anche dopo aver lasciato l’incarico.

Vale anche per cooperative, consorzi, fondazioni e associazioni?

Sì. Chi siede in un consiglio risponde con il proprio patrimonio anche quando l’incarico è gratuito. Gli incarichi in enti diversi dalla società contraente vanno però dichiarati: se non lo sono, restano fuori.

Che cosa resta comunque escluso?

Il dolo e il vantaggio indebito, il fisco e i contributi, le sanzioni e le multe, il danno erariale, l’attività professionale svolta verso terzi e il malfunzionamento informatico conseguente a un attacco. Sono perimetri di altri contratti o rischi che la legge non consente di assicurare.


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Due persone confrontano sul tavolo i fascicoli e le polizze gia in possesso del cliente
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Consulente assicurativo in videochiamata con un cliente mentre prende appunti a mano
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