La stipula di polizza in favore di dipendenti
che svolgono funzioni tecniche è un obbligo per le
stazioni appaltanti, anche nel caso di colpa
grave?
Polizza assicurativa per tecnici PA: obbligatoria anche per
colpa grave
La questione è stata posta al Supporto giuridico del
MIT da parte di una stazione appaltante, che ha prima
premesso come il combinato disposto dall’art. 2 c. 4 e art. 45 c.7
lettera c, del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici in merito all’assicurazione
obbligatoria del personale sia posto a difesa del
“principio di risultato” di cui all’art.1 del D.lgs. 36/2023.
Nel dettaglio, la nuova disciplina indica la necessità che
“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni
per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”,
copertura che deve comprendere anche la colpa grave visto “che
nel caso di colpa lieve dell’agente risponde unicamente
l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno
entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente causandone
il depauperamento.” (Deliberazione della Corte dei Conti
Regione Sardegna n.6/2021/PAR).
Ne dovrebbe quindi discendere che la copertura assicurativa per
il personale che svolge le attività tecniche indicate nell’allegato
I.10, di cui al comma 1 art. 45 d.Lgs n. 36/2023, sia interamente a
carico di stazioni appaltanti ed enti
concedenti, ricomprendendo anche i danni per colpa grave,
con obbligo di assicurare i propri dipendenti che svolgono le
predette funzioni tecniche (allegato I.10, di cui al c.1 art.45
D.lgs 36/23).
Il parere del MIT: ok alla polizza per i tecnici
Spiega il MIT, con il
parere del 26 febbraio 2024, n. 2329, che
nella legge ordinaria che pone limiti alla responsabilità diretta
dei funzionari (art. 93 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” – Tuel), l’area dei danni imputabili al dipendente
pubblico è definita facendo riferimento alla soglia
psicologica dell’illecito che dovrà raggiungere il grado
del dolo o della colpa grave.
Questa limitazione tiene conto della complessità dei
doveri d’ufficio incombenti ai pubblici dipendenti
inseriti in una struttura organizzativa di cui sono possibili
disfunzioni fisiologiche. Pertanto, essendo notevole il rischio di
incorrere in errori, al pubblico dipendente possono essere
rimproverate solo le manchevolezze particolarmente
gravi.
Da qui ne discende che la risposta è affermativa e che
l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli
di responsabilità diretta e personale
nell'intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE…), compresi
nell’elenco di cui allegato I.10.
La stipula di polizza in favore di dipendenti che svolgono funzioni tecniche è un obbligo per le stazioni appaltanti, anche nel caso di colpa grave?
Polizza assicurativa per tecnici PA: obbligatoria anche per colpa grave
La questione è stata posta al Supporto giuridico del MIT da parte di una stazione appaltante, che ha prima premesso come il combinato disposto dall’art. 2 c. 4 e art. 45 c.7 lettera c, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici in merito all’assicurazione obbligatoria del personale sia posto a difesa del “principio di risultato” di cui all’art.1 del D.lgs. 36/2023.
Nel dettaglio, la nuova disciplina indica la necessità che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale”, copertura che deve comprendere anche la colpa grave visto “che nel caso di colpa lieve dell’agente risponde unicamente l’amministrazione e il debito connesso al risarcimento del danno entra, come elemento negativo, nel patrimonio dell’ente causandone il depauperamento.” (Deliberazione della Corte dei Conti Regione Sardegna n.6/2021/PAR).
Ne dovrebbe quindi discendere che la copertura assicurativa per il personale che svolge le attività tecniche indicate nell’allegato I.10, di cui al comma 1 art. 45 d.Lgs n. 36/2023, sia interamente a carico di stazioni appaltanti ed enti concedenti, ricomprendendo anche i danni per colpa grave, con obbligo di assicurare i propri dipendenti che svolgono le predette funzioni tecniche (allegato I.10, di cui al c.1 art.45 D.lgs 36/23).
Il parere del MIT: ok alla polizza per i tecnici
Spiega il MIT, con il parere del 26 febbraio 2024, n. 2329, che nella legge ordinaria che pone limiti alla responsabilità diretta dei funzionari (art. 93 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – Tuel), l’area dei danni imputabili al dipendente pubblico è definita facendo riferimento alla soglia psicologica dell’illecito che dovrà raggiungere il grado del dolo o della colpa grave.
Questa limitazione tiene conto della complessità dei doveri d’ufficio incombenti ai pubblici dipendenti inseriti in una struttura organizzativa di cui sono possibili disfunzioni fisiologiche. Pertanto, essendo notevole il rischio di incorrere in errori, al pubblico dipendente possono essere rimproverate solo le manchevolezze particolarmente gravi.
Da qui ne discende che la risposta è affermativa e che l'assicurazione va stipulata per quei soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità diretta e personale nell'intervento (es: RUP, DL, DEC, CSE…), compresi nell’elenco di cui allegato I.10.
