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Polizze “key-man”: opportunità e aspetti fiscali

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L’imprenditore spesso teme, a causa di un evento fortuito, di poter subire dei danni al fabbricato o alle attrezzature che gli consentono di svolgere la propria attività, costringendolo a fermare il ciclo produttivo e a dover affrontare la conseguente crisi economica della propria azienda. Come insegna la saggezza proverbiale, “prevenire è meglio che curare”: così, quasi tutti gli imprenditori stipulano polizze assicurative, se pur non obbligatorie, che li risarciscono nel caso in cui si dovesse verificare il sinistro.

L’imprenditore, tuttavia, non riflette su un rischio reale cioè quello legato al venir meno dell’uomo “chiave” -il cosiddetto “key-man”, appunto – dell’azienda. Infatti, in sua assenza o incapacità permanente, non sarebbe garantita la continuità aziendale.

Ma chi è il “key-man?”

L’uomo chiave, nel caso in cui si tratti di un’impresa di piccole dimensioni, potrebbe essere l’imprenditore stesso. In aziende di medie o grandi dimensioni, invece, il key man potrebbe essere uno dei soci oppure lo stesso amministratore delegato. In entrambi i casi, è una figura apicale.

Un altro motivo per cui si deve pensare a questo tipo di copertura assicurativa è sicuramente quello del ricambio generazionale, problematica assai diffusa in un tessuto economico permeato da aziende, per lo più Srl, in cui la compagine sociale è rappresentata da un numero limitato di soci, quasi sempre legati da rapporti di parentela.

La dinamica che si osserva è sempre la stessa: il capofamiglia è il fondatore dell’azienda, “gestore” sempre virtuoso, che ha trattato i rapporti commerciali costantemente in modo strategico ed è per questo che la sua impresa è riuscita a realizzare utili importanti.

Il problema che si pone è se chi lo succederà ne sarà ugualmente capace.

Premesso che all’interno di un’azienda, ad un certo punto, è di fondamentale importanza suddividere il potere tra i soggetti della compagine sociale in funzione delle competenze di ciascuno, ma nel caso in cui questo non avvenga, quando viene meno la figura chiave, chi la succede deve avere a disposizione le risorse per fronteggiare un periodo di crisi, che potrebbe essere rappresentato da un calo di fatturato, nella mole del riassetto aziendale: per far fronte a questo eventuale rischio, le compagnie di assicurazione offrono alla platea interessata le cosiddette polizze key-man, appunto.

Da un punto di vista giuridico, l’azienda è sia il contraente che il beneficiario, mentre l’assicurato è l’uomo chiave. Nel caso in cui si verifichi il sinistro, pertanto, l’azienda si vedrà erogata la somma assicurata.

Fiscalmente, a cosa deve fare attenzione l’imprenditore prima di sottoscrivere questo tipo di contratto assicurativo?

Sembrerebbe pacifico che l’azienda, essendo sia parte contraente che beneficiaria, possa dedurre dal proprio reddito d’impresa il costo che sostiene per i relativi premi assicurativi. Vi sono, tuttavia, dei requisiti da rispettare, altrimenti tutto quello che si è risparmiato in termini di imposte potrebbe essere ripreso in caso di obiezioni da parte dell’amministrazione finanziaria.

Più precisamente, la conditio sine qua non è che sia rispettato il principio di inerenza dettato dall’art. 109 comma 5 del TUIR, che sancisce: “un costo è deducibile se e nella misura in cui si riferisce ad un’attività o ad un bene dal quale scaturiscono ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa”.

Si comprende, pertanto, come sia fondamentale riuscire a provare che la sopravvivenza del key-man sia dirimente per la sopravvivenza stessa dell’azienda che capeggia.

Questo potrebbe essere dimostrato, ad esempio, dalle sue abilità nell’intrattenere determinati rapporti commerciali e nel concludere i relativi contratti.

Inoltre, il rischio deve essere assicurato per tutta la durata del rapporto tra l’uomo chiave e l’azienda. Se tale rapporto si dovesse interrompere, l’azienda non avrebbe più alcun titolo per dedurre il costo della polizza.

Ultima e non di minore importanza, la determinazione del capitale che si intende assicurare. Anche se non esiste un limite, il premio da pagare non deve essere sproporzionato perché produrrebbe in bilancio un effetto iatrogeno.

Un parametro che a mio avviso si potrebbe prendere in riferimento per quantificare il capitale da assicurare è il valore reale (e quindi non nominale) della quota societaria di cui è titolare l’uomo chiave, se si è difronte ad una Srl, forma di società più diffusa in Italia.    

In conclusione, quando un’impresa decide di stipulare una polizza key-man, deve sempre analizzare scrupolosamente i fattori che le consentono di poter dedurre i premi, provandone in caso di opposizione da parte dell’amministrazione finanziaria, l’inerenza in base all’art. 109 comma 5 del TUIR.

A tal proposito, qualche anno fa si è espressa favorevolmente la corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza nr. 1038/2 del 15/11/2022, sull’importo deducibile delle polizze key-man, ma limitatamente al rischio morte.

Infatti, nel caso in cui si tratti di un prodotto assicurativo misto (sia ramo finanziario che ramo vita), tutto ciò che è relativo a spese per attività di investimento non rispetta il dettato dell’art. 109 del TUIR e di conseguenza non è deducibile.

 

 

 

16
Apr 2024
By ZapierNews assicurazioni

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