Studi odontoiatrici e implantologia
Assicurazione studio odontoiatrico: obblighi e massimali minimi
Uno studio dentistico risponde due volte: come struttura sanitaria e attraverso chi vi opera come esercente la professione sanitaria. Sono due obblighi distinti, con due fasce di massimale minimo diverse, e il regime transitorio che permetteva di rinviare l’allineamento si è chiuso il 16 marzo 2026.
Non vendiamo polizze: leggiamo le condizioni di assicurazione che lo studio ha già e Le scriviamo dove si fermano.
Validità e aggiornamento
Periodo di riferimento: normativa in vigore al 25 settembre 2026.
Data di verifica di questa pagina: 25 settembre 2026.
Fonti: decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 15 dicembre 2023 n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024, attuativo dell’articolo 10 comma 6 della legge 24/2017; articolo 5 (modalità claims made, retroattività e ultrattività), articolo 18 (regime transitorio di 24 mesi).
Quel che non è verificato: l’inquadramento della singola struttura nelle classi del decreto dipende dalle prestazioni effettivamente erogate e va accertato caso per caso. Su questa pagina non troverete tariffe: il premio dipende dall’attività dichiarata e dallo storico dei sinistri, e non ha senso indicarlo prima di aver letto la Sua posizione.
Che cosa dice la norma
Due soggetti obbligati, non uno
La legge 24/2017 impone l’obbligo assicurativo sia alle strutture sanitarie, pubbliche e private, sia agli esercenti la professione sanitaria. Il decreto 232/2023 ha fissato i requisiti minimi di quelle coperture e li ha resi confrontabili: classi di attività, massimali minimi per sinistro, aggregato annuo, retroattività e ultrattività.
Uno studio odontoiatrico si trova quasi sempre su entrambi i fronti: è una struttura sanitaria ambulatoriale e, dentro, ogni professionista — titolare, socio, collaboratore con partita IVA, igienista dentale — ha un obbligo proprio. Chi legge una sola delle due posizioni ne ha vista metà.
Massimali minimi per la struttura
1 milione per sinistro
Strutture ambulatoriali senza prestazioni erogate in ambito protetto. Aggregato annuo pari al triplo: 3 milioni.
2 milioni per sinistro
Fascia in cui il decreto colloca espressamente l’attività odontoiatrica, insieme alle strutture non chirurgiche e socio-sanitarie. Aggregato annuo 6 milioni.
5 milioni per sinistro
Strutture con attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o di assistenza al parto. Aggregato annuo 15 milioni.
Massimali minimi per il professionista
1 milione per sinistro
Attività non chirurgica. Aggregato annuo 3 milioni.
2 milioni per sinistro
Attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica o di assistenza al parto. Aggregato annuo 6 milioni.
E qui nasce la domanda che divide gli studi: l’implantologia, la chirurgia orale, l’estrazione di terzi molari inclusi, la rigenerativa ossea dove cadono? La risposta cambia il massimale minimo del professionista e, di riflesso, la lettura della posizione dello studio. Non è una questione di etichette commerciali: è il contenuto della prestazione a decidere.
Sui requisiti tecnici comuni a tutte le strutture abbiamo una pagina dedicata: la responsabilità civile delle strutture sanitarie e come si compone il programma di una struttura sanitaria.
Le coperture
Le voci che compongono il programma di uno studio
L’obbligo di legge riguarda la responsabilità civile. Ma uno studio odontoiatrico è anche un ambulatorio con apparecchiature costose, un archivio di dati sanitari e un’agenda che, se si ferma, ferma il fatturato. Queste sono le voci che guardiamo insieme, una per una, prima di dire che cosa serve e che cosa no.
Responsabilità civile della struttura
La posizione dello studio come struttura sanitaria ambulatoriale, con i massimali minimi di legge e l’aggregato annuo.
Responsabilità civile professionale
La posizione di ciascun professionista che opera nello studio, compresa l’azione di rivalsa e la colpa grave.
Tutela legale
Le spese di difesa e di assistenza nei procedimenti civili e penali, e la scelta del legale.
Dati dei pazienti e sistemi
Cartelle cliniche digitali, immagini radiologiche e gestionali: cosa accade se restano bloccati o esposti. Il tema è trattato nella pagina sui rischi informatici dell’attività.
Beni, apparecchiature e contenuto
Riuniti, radiologico, scanner intraorali, forno per la ceramica, magazzino dei materiali.
Interruzione dell’attività
I giorni di studio chiuso dopo un danno: è la voce che gli studi scoprono per ultima e che pesa più del bene danneggiato.
Nessuna di queste voci «risolve tutto» e nessuna vale per ogni studio. Quello che possiamo dirLe è che cosa è scritto nelle Sue condizioni di assicurazione e che cosa, oggi, non c’è.
Dove si decidono i sinistri
Sette punti che contano più del massimale
Il massimale è il numero che si guarda per primo. Nei contenziosi odontoiatrici, che arrivano spesso anni dopo la prestazione, la differenza la fanno altri sette punti.
1. La data che conta
La copertura opera a richiesta fatta: rileva il momento in cui il paziente chiede il risarcimento, non quello in cui è stata eseguita la prestazione. Sa quale data porta la Sua polizza come inizio della retroattività?
2. I dieci anni indietro
Il decreto prevede una retroattività di dieci anni prima del periodo assicurativo. Una polizza stipulata senza ricostruire la storia precedente lascia scoperto proprio il periodo da cui arrivano le richieste.
3. I dieci anni avanti
È prevista un’ultrattività decennale, anche in caso di cessazione dell’attività per qualunque motivo. Per chi pensa alla cessione dello studio o alla pensione, è il punto da leggere prima di tutti gli altri.
4. Chi è assicurato, nome per nome
Titolare, soci, collaboratori con partita IVA, igienisti dentali, assistenti di studio, sostituti nei periodi di ferie. Un collaboratore non elencato è un collaboratore non assicurato da quella polizza.
5. L’attività dichiarata
Se lo studio ha iniziato a fare implantologia, chirurgia orale o sedazione dopo la stipula, la dichiarazione va aggiornata. Che cosa risulta oggi nella Sua scheda di attività?
6. Franchigie, scoperti e aggregato
Il limite annuo si consuma con il primo sinistro serio. Un aggregato pari al triplo del massimale per sinistro non è un dettaglio contabile: è quanto resta disponibile per il secondo caso.
7. La filiera esterna
Laboratorio odontotecnico, radiologo, anestesista, service di sterilizzazione. Quando il difetto nasce fuori dallo studio, chi risponde verso il paziente e con quale polizza?
E la documentazione
Consenso informato, cartella clinica, preventivo firmato, fotografie e radiografie pre e post: è la prova su cui si regge la difesa. Nessuna copertura sostituisce una cartella tenuta bene.
Come lavoriamo
Ci mandi le condizioni che ha già. Le leggiamo e Le scriviamo dove si fermano
Non partiamo da un preventivo. Partiamo dal documento che Lei ha in mano: le condizioni di assicurazione in vigore, la scheda dell’attività dichiarata, l’ultimo attestato di rinnovo.
Primo
Leggiamo il testo e lo confrontiamo con i requisiti minimi del decreto 232/2023, sulla posizione della struttura e su quella di ciascun professionista.
Secondo
Le scriviamo, per punti, dove il testo si ferma: massimale, retroattività, ultrattività, elenco degli assicurati, attività dichiarata, esclusioni che riguardano il Suo modo di lavorare.
Terzo
Se ha senso intervenire, mettiamo a confronto le alternative disponibili sul mercato e Le spieghiamo che cosa cambia in concreto. Se non ha senso, Le diciamo anche questo.
La lettura non ha costi e non impegna a nulla. Il valore di quello che Le scriviamo non è contrattuale: fa fede il testo di polizza.
Domande frequenti
Le domande che ci arrivano dagli studi
Lo studio è obbligato ad assicurarsi anche se il titolare ha già la sua polizza professionale?
Sono due obblighi che la legge 24/2017 tiene distinti: quello della struttura sanitaria e quello dell’esercente la professione sanitaria. La polizza personale del titolare copre la sua posizione professionale, non quella della struttura, e viceversa. Vanno lette insieme, proprio per verificare che tra le due non resti un vuoto.
Che massimale minimo deve avere uno studio odontoiatrico?
Il decreto 232/2023 colloca espressamente l’attività odontoiatrica nella fascia da 2 milioni di euro per sinistro, con aggregato annuo pari al triplo, cioè 6 milioni. Per il singolo professionista il minimo è 1 milione se l’attività non è chirurgica e 2 milioni se lo è. L’inquadramento va accertato sulle prestazioni realmente erogate.
Il regime transitorio è ancora aperto?
No. L’articolo 18 del decreto concedeva 24 mesi dall’entrata in vigore, avvenuta il 16 marzo 2024, per adeguare i contratti in corso: quel termine è scaduto il 16 marzo 2026. Chi non ha riletto la propria posizione da allora non sa se il contratto rispetta ancora i minimi.
Che cosa accade se lo studio chiude o viene ceduto?
Il decreto prevede un’ultrattività di dieci anni successivi, anche nel caso di cessazione dell’attività per qualunque ragione. È il punto da verificare prima di firmare una cessione: le richieste possono arrivare molti anni dopo l’ultima prestazione.
Gli igienisti dentali e le assistenti sono coperti dalla polizza dello studio?
Dipende da come è scritto l’elenco degli assicurati. L’igienista dentale è un esercente la professione sanitaria con un obbligo proprio; l’assistente di studio odontoiatrico ha un inquadramento diverso. Sono esattamente i nomi che controlliamo riga per riga quando leggiamo un contratto.
Un contenzioso su un impianto di sei anni fa rientra?
La copertura opera a richiesta fatta, con una retroattività che il decreto fissa a dieci anni prima del periodo assicurativo. Che una richiesta del 2026 su una prestazione del 2020 rientri dipende dalla data di decorrenza della retroattività scritta nella Sua polizza e dall’eventuale conoscenza pregressa del fatto. È la prima cosa che si legge.
Quanto costa?
Non lo scriviamo su una pagina web, perché sarebbe un numero inventato: il premio dipende dalle prestazioni erogate, dal numero di professionisti, dai massimali e dallo storico dei sinistri. Preferiamo leggere la Sua posizione e dirLe un numero che regge.
Un solo passo
Mezz’ora, con le Sue condizioni di assicurazione davanti
Un confronto riservato, senza impegno, sulla posizione dello studio e su quella di chi vi opera. Se preferisce, ci mandi prima i documenti: li leggiamo e Le scriviamo.
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