Assicurazione drone: quando è obbligatoria e che cosa deve coprire
La risposta breve. In Italia l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per qualunque operazione con un drone, anche per il volo ricreativo: lo stabilisce l’articolo 27 del Regolamento UAS-IT dell’ENAC, che non fa distinzione fra categoria aperta, specifica o certificata. Il massimale non può essere inferiore ai parametri della tabella dell’articolo 7 del Regolamento (CE) 785/2004, la cui fascia più bassa — sotto i 500 chilogrammi — è di 0,75 milioni di DSP. E attenzione a una cosa che quasi nessuno dice: la polizza che copre i danni al drone è un’altra cosa, ed è facoltativa.
È obbligatoria, e non dipende dal peso
È il punto su cui circola più confusione, alimentata dal fatto che il Regolamento europeo 785/2004 esclude dal proprio campo di applicazione gli aeromobili sotto i 20 chilogrammi. Molti si fermano lì e concludono che per un drone da un chilo non serva nulla.
Non è così. Il Regolamento UAS-IT dell’ENAC, all’articolo 27, dice che non è consentito condurre operazioni con un UAS senza un’assicurazione per la responsabilità verso terzi stipulata e in corso di validità, e richiama quella stessa tabella come parametro minimo. Il risultato pratico è che il drone da 249 grammi, che può essere esonerato dal patentino, resta comunque un mezzo che non si fa volare senza copertura.
La stessa ENAC, fra i requisiti generali per operare in categoria aperta, indica espressamente la copertura assicurativa per la responsabilità civile, adeguata alla tipologia di operazioni.
Quanto deve coprire
Il massimale minimo è espresso in DSP, i diritti speciali di prelievo: un’unità di conto del Fondo monetario internazionale, non una valuta. Il suo controvalore in euro cambia ogni giorno e negli ultimi anni si è collocato poco sotto il milione di euro per la fascia minima.
È il motivo per cui sul mercato le polizze si vedono quasi sempre con massimali da un milione di euro in su: serve a restare sopra la soglia qualunque sia il cambio del giorno. Se il contratto che ha in mano riporta un massimale in euro vicino o inferiore al milione, vale la pena farci un pensiero prima del prossimo volo, non dopo.
Che cosa copre davvero, e che cosa no
Qui sta l’equivoco più costoso. Quando si dice «assicurazione drone» si intendono due cose diverse:
- La responsabilità civile verso terzi. È quella obbligatoria. Paga i danni che il drone provoca ad altri: una persona ferita, un’auto colpita, un tetto danneggiato, un incendio innescato dall’atterraggio di emergenza. Non paga il drone.
- I danni al mezzo. Rottura, caduta, perdita del segnale, ammaraggio, furto. È una garanzia facoltativa, spesso venduta a parte, e su un mezzo professionale da diverse migliaia di euro è la voce che più spesso manca proprio a chi ne avrebbe più bisogno.
A queste si affiancano due coperture che nel lavoro professionale contano quanto le prime: la tutela legale, perché una contestazione dopo un volo arriva prima di qualunque accertamento, e gli infortuni del pilota.
Hobby o lavoro: la distinzione che fa saltare i sinistri
È l’errore più frequente che vediamo, ed è anche il più banale da evitare. Una polizza stipulata per uso ricreativo non risponde per un volo fatto a pagamento. Il matrimonio ripreso per un amico che poi Le lascia qualcosa, il video per l’agenzia immobiliare, l’ispezione del tetto per il condominio: sono attività professionali, e vanno dichiarate come tali.
Il momento in cui ci si accorge del disallineamento è sempre lo stesso: dopo il danno, quando la compagnia chiede a che titolo si stava volando. La differenza di premio fra le due formule è molto più piccola della differenza fra essere coperti e non esserlo.
Categoria aperta e categoria specifica
Le operazioni in categoria aperta — a vista, sotto i 120 metri, lontano dalle persone — hanno un profilo di rischio contenuto e standardizzato. Le operazioni in categoria specifica no: sorvolo di aree popolate, volo oltre il campo visivo, scenari standard o autorizzazioni rilasciate su valutazione del rischio. Sono attività che una polizza generica può non contemplare.
Se opera in categoria specifica, la domanda da fare prima di firmare è una sola e va fatta per iscritto: la copertura segue quel tipo di operazione, con quell’autorizzazione, in quello scenario?
Le esclusioni che contano
- Il volo notturno e il volo oltre il campo visivo, se non espressamente previsti.
- Il sorvolo di assembramenti di persone, che è anche una limitazione operativa prima che assicurativa.
- L’estero. Un lavoro fuori dai confini richiede di verificare la validità territoriale: la copertura italiana non segue automaticamente ovunque.
- La flotta. Se ha più mezzi, la polizza può essere legata al singolo drone o all’operatore. Sono due impostazioni diverse, e cambiano tutto quando si aggiunge un apparecchio a metà anno.
- Il pilota diverso dal titolare. Se a volare è un collaboratore, va verificato che sia compreso.
Il danno che nessuno mette in conto: la privacy
Un drone che riprende è un mezzo che tratta dati personali. Una contestazione per immagini raccolte senza titolo non produce un danno materiale — nessuno si è fatto male, niente si è rotto — e proprio per questo molte polizze di responsabilità civile, che sono costruite sui danni a persone e a cose, non la contemplano.
È un’esposizione reale per chi lavora sopra centri abitati, cantieri e proprietà private, e va guardata nel testo del contratto prima che serva.
Prima del volo: registrazione, codice e patentino
L’assicurazione è una delle condizioni, non l’unica. L’operatore si registra su d-flight e riceve un codice identificativo, che va stampato e applicato su tutti i mezzi che utilizza. Il pilota deve avere l’attestato per condurre un UAS, con l’eccezione dei mezzi sotto i 250 grammi dotati di telecamera. I droni sotto i 250 grammi privi di sensori di registrazione non richiedono la registrazione dell’operatore, e i giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE restano fuori dalla disciplina.
Prima di ogni volo si verificano le zone geografiche sulla mappa d-flight. E il certificato assicurativo conviene tenerlo a portata di mano: nel lavoro professionale è il primo documento che il committente chiede, molto prima dell’autorizzazione.
Come lavoriamo
Se una polizza ce l’ha già, ce la mandi: le leggiamo il massimale, l’uso dichiarato, le esclusioni e la validità territoriale, e Le rispondiamo per iscritto che cosa copre e che cosa no. Gratuitamente. Se va bene così, glielo diciamo.
Se invece deve partire da zero, il questionario qui sotto raccoglie in una pagina quello che serve per impostare la copertura sul Suo tipo di operazioni. Siamo in Corso Duca degli Abruzzi 62 a Torino, in attività dal 1980; se preferisce parlarne prima, ci chiami allo 011 5807384.
Riferimenti normativi citati: Regolamento ENAC UAS-IT, art. 27 (assicurazione), che rinvia ai parametri minimi della tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) n. 785/2004; requisiti generali ENAC per le operazioni in categoria aperta. Le condizioni operative e i requisiti possono essere aggiornati dall’Autorità: prima di operare fa fede quanto pubblicato da ENAC. Che cosa il Suo contratto preveda davvero, con quali limiti ed esclusioni, dipende dal testo di quel contratto, che resta l’unico riferimento. A cura dell’Ufficio Studi di Assi.ge.co. s.a.s. — intermediario assicurativo, RUI Sez. A n. A000118114.
Assicurazione Drone è il primo portale assicurativo dedicato a chi utilizza il drone a livello professionale. Attraverso il portale è possibile richiedere un preventivo gratuito per attivare una polizza multibrand con coperture esclusive e vantaggiose di responsabilità civile, tutela legale e infortuni pilota.
