RSA, cliniche, poliambulatori e laboratori · direzione sanitaria e amministrativa
La polizza della Sua struttura rispetta i requisiti minimi entrati a regime nel 2026?
Il regolamento attuativo della legge sulla sicurezza delle cure ha fissato massimali minimi per classe di rischio, retroattività e ultrattività decennali, e regole su franchigie e gestione dei sinistri. Il periodo concesso per adeguare i contratti è terminato il 16 marzo 2026. Costruiamo con Lei la copertura sulla classe di rischio della Sua struttura.
Per strutture sanitarie e sociosanitarie private: RSA e residenze, cliniche, poliambulatori e ambulatori specialistici, laboratori di analisi, studi odontoiatrici. Per il singolo professionista dipendente il percorso è diverso.
Ci racconti la struttura
Il modulo raccoglie quello che serve per impostare la quotazione. La richiama poi l’ufficio di Torino.
Che cosa verifichiamo insieme
La classe di rischio, non l’insegna. Il massimale minimo non dipende da come si chiama la struttura, ma dalla classe di rischio definita dal regolamento. Verifichiamo su quale classe ricade l’attività effettivamente autorizzata, sede per sede.
Retroattività e ultrattività. Verifichiamo se le condizioni prevedono la copertura decennale nei termini richiesti e con quali limiti: l’etichetta «claims made» sul contratto non è di per sé una risposta.
Chi lavora in struttura. Verifichiamo se le condizioni prevedono i danni causati dal personale che opera a qualunque titolo e la responsabilità verso i prestatori d’opera, e con quali esclusioni.
Se ha scelto l’assunzione diretta del rischio. Le misure analoghe alla polizza non sono un’esenzione: verifichiamo se l’impianto rispetta le condizioni di operatività e gli accantonamenti previsti dal regolamento.
L’adempimento che si dimentica
La struttura deve pubblicare sul proprio sito internet il nome dell’impresa assicuratrice e le clausole che determinano la copertura; chi ha adottato misure analoghe deve rendere note le informazioni su quelle. È un obbligo previsto dalla legge sulla sicurezza delle cure, e nella pratica è fra i primi elementi che un legale controlla quando arriva una richiesta di risarcimento.
Perché parlarne con noi
Prima l’attività autorizzata, poi la copertura. Non esaminiamo una polizza già fatta: la costruiamo in base alle Sue esigenze, a partire da quello che la struttura fa davvero.
Le condizioni si leggono prima. Le portiamo le domande da fare e i punti da confrontare, e Le diremo anche quando non è il caso di procedere.
Un riferimento che conosce la pratica. La segue l’ufficio di Torino, con una persona che risponde per nome.
Riferimenti normativi: legge 8 marzo 2017, n. 24; decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024.
Vuole approfondire prima di rispondere? Legga l’analisi completa su RC strutture sanitarie.
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