RSA, cliniche, poliambulatori e laboratori · direzione sanitaria e amministrativa

La polizza della Sua struttura rispetta i requisiti minimi entrati a regime nel 2026?

Il regolamento attuativo della legge sulla sicurezza delle cure ha fissato massimali minimi per classe di rischio, retroattività e ultrattività decennali, e regole su franchigie e gestione dei sinistri. Il periodo concesso per adeguare i contratti è terminato il 16 marzo 2026. Costruiamo con Lei la copertura sulla classe di rischio della Sua struttura.

Per strutture sanitarie e sociosanitarie private: RSA e residenze, cliniche, poliambulatori e ambulatori specialistici, laboratori di analisi, studi odontoiatrici. Per il singolo professionista dipendente il percorso è diverso.

Ci racconti la struttura

Il modulo raccoglie quello che serve per impostare la quotazione. La richiama poi l’ufficio di Torino.

  • Lo usiamo per rivolgerci a Lei nel modo corretto.
  • La compilazione del form, spontanea e volontaria, comporta l’acquisizione dei dati personali dell’utente. I campi indicati come obbligatori sono necessari per la sola erogazione del servizio previsto: il mancato conferimento dei dati corrispondenti comporta l’impossibilità di usufruire di tale servizio. Inviando i dati personali si dichiara di aver letto ed accettato i termini relativi al trattamento dei dati, contenuti nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016.

  • al trattamento dei miei dati personali per finalità quali invio di informazioni di carattere promozionale e commerciale, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni elettroniche quali e-mail, fax, messaggi del tipo Sms o Mms o con altri sistemi automatizzati in futuro implementati, relative a nuove offerte di prodotti o servizi proposti da ASSI.GE.CO. DI GERACI FILIPPO & C. S.A.S.

Che cosa verifichiamo insieme

1

La classe di rischio, non l’insegna. Il massimale minimo non dipende da come si chiama la struttura, ma dalla classe di rischio definita dal regolamento. Verifichiamo su quale classe ricade l’attività effettivamente autorizzata, sede per sede.

2

Retroattività e ultrattività. Verifichiamo se le condizioni prevedono la copertura decennale nei termini richiesti e con quali limiti: l’etichetta «claims made» sul contratto non è di per sé una risposta.

3

Chi lavora in struttura. Verifichiamo se le condizioni prevedono i danni causati dal personale che opera a qualunque titolo e la responsabilità verso i prestatori d’opera, e con quali esclusioni.

4

Se ha scelto l’assunzione diretta del rischio. Le misure analoghe alla polizza non sono un’esenzione: verifichiamo se l’impianto rispetta le condizioni di operatività e gli accantonamenti previsti dal regolamento.

L’adempimento che si dimentica

La struttura deve pubblicare sul proprio sito internet il nome dell’impresa assicuratrice e le clausole che determinano la copertura; chi ha adottato misure analoghe deve rendere note le informazioni su quelle. È un obbligo previsto dalla legge sulla sicurezza delle cure, e nella pratica è fra i primi elementi che un legale controlla quando arriva una richiesta di risarcimento.

Perché parlarne con noi

1

Prima l’attività autorizzata, poi la copertura. Non esaminiamo una polizza già fatta: la costruiamo in base alle Sue esigenze, a partire da quello che la struttura fa davvero.

2

Le condizioni si leggono prima. Le portiamo le domande da fare e i punti da confrontare, e Le diremo anche quando non è il caso di procedere.

3

Un riferimento che conosce la pratica. La segue l’ufficio di Torino, con una persona che risponde per nome.

Riferimenti normativi: legge 8 marzo 2017, n. 24; decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2024 ed entrato in vigore il 16 marzo 2024.

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